La saga del “salame Felino” si chiude con la vittoria di Kraft
Un lunghissimo conflitto giudiziario in materia di denominazioni geografiche, approdato anche innanzi alla Corte di Giustizia UE, è giunto di recente al suo epilogo con la sentenza della Cassazione n. 28228/2015, pubblicata il 12 febbraio.
L’Associazione tra produttori per la tutela del salame Felino, con l’intervento adesivo dei suoi singoli associati, aveva citato anni addietro la filiale italiana di Kraft innanzi al Tribunale di Parma per aver posto in vendita un salame denominato «Salame Felino» prodotto al di fuori del territorio di Parma (dove si trova il Comune di Felino), e precisamente a Cremona, così violando la denominazione di origine “salame Felino”. A sostenere le ragioni di Kraft era intervenuta nel giudizio anche l’Assica, Associazione industriali delle carni e dei salumi.
Il Tribunale di Parma, pur rilevando che la denominazione «Salame Felino» non costituiva una denominazione di origine registrata a livello comunitario e non era quindi protetta ai sensi della normativa comunitaria applicabile (al tempo il Regolamento CE n. 2081/92, successivamente sostituito dal Regolamento n. 510/06 e poi dal Regolamento n. 1151/12), aveva ciò nondimeno ritenuto che la posizione delle attrici fosse tutelabile in base alle disposizioni nazionali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 198/1996[1], in seguito trasfuse negli artt. 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale (D. lgs. 30/2005). Giudicando che il «Salame Felino» avesse acquisito una reputazione tra i consumatori in considerazione delle sue caratteristiche, derivanti da una peculiarità collegata all’ambiente geografico, il Tribunale di Parma aveva quindi condannato Kraft per concorrenza sleale sulla base di tale normativa nazionale.
La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza, che era stata impugnata da Kraft innanzi alla Cassazione.
La Cassazione, prima di decidere, ha chiesto alla Corte di Giustizia una pronuncia interpretativa circa le condizioni in presenza delle quali una denominazione geografica possa essere eventualmente tutelata quando siffatta denominazione non è riconosciuta come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92.
Con la sentenza nella causa C-35/13 dell’8 maggio 2014, i giudici lussemburghesi hanno stabilito che se, da un lato, il regolamento non offre protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, dall’altro quest’ultima può essere protetta, nel rispetto di determinate condizioni, in forza di una disciplina nazionale che sia estranea all’ambito di applicazione del regolamento stesso, cioè che concerna prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. In altre parole, la protezione nazionale deve avere l’effetto non di garantire ai consumatori che i prodotti interessati presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che siffatti prodotti provengano effettivamente dall’area geografica di cui si tratti. La CGUE ha chiarito che spetta al giudice del rinvio stabilire se la normativa nazionale considerata soddisfi le condizioni da essa stabilite.
Sulla base di questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettare le domande delle resistenti (attrici nel primo giudizio), di fatto sancendo la vittoria finale di Kraft e dell’Assica.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’art. 31 comma 1 del D. lgs. 198/96, contenendo una definizione di indicazione geografica che si basa pur sempre sul nesso tra l’origine geografica e le caratteristiche dei prodotti, non esula dall’ambito del regolamento 2081/92; ne consegue che non si sarebbe dovuto garantire tutela, in base a detta norma, a un’indicazione geografica non registrata, come invece avevano fatto i giudici a quo.
La sconfitta è stata resa forse ancora più amara per l’Associazione a tutela del salame Felino e i suoi associati dall’ulteriore rilievo della Suprema Corte che, nonostante quanto sopra, una denominazione geografica non registrata possa ottenere tutela sulla base delle norme contro la concorrenza sleale, che tuttavia l’Associazione e i suoi associati non avevano azionato.
La Corte ha osservato, infatti, che il comma 2 dello stesso art. 31 D. Lgs. 198/96 prevedrebbe due distinte ipotesi di concorrenza sleale: una costituita dalla indicazione sul prodotto di una provenienza geografica diversa dall’effettivo luogo di origine, a prescindere da ogni riferimento alla qualità dei prodotti originari da quel luogo; l’altra costituita dalla falsa attribuzione ad un prodotto di qualità collegate a una data provenienza geografica. La prima delle due ipotesi, esorbitando dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria “in quanto tutela la denominazione geografica come tale, impedendone l’uso a prodotti non provenienti dalla località cui la denominazione si riferisce, senza alcun collegamento alle qualità e caratteristiche dei prodotti”, sarebbe perfettamente azionabile nel nostro ordinamento.
Nel caso specifico, tuttavia, tale forma di concorrenza sleale non era per l’appunto stata contestata dall’Associazione dei produttori a tutela del salame Felino, che nella loro domanda avevano collegato la concorrenza sleale esclusivamente “alla violazione della denominazione geografica in collegamento con le qualità del salame derivanti dal luogo di produzione”.
Come anticipato sopra, la Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza d’appello e, giudicando nel merito, rigettato tutte le domande delle originarie attrici.