La Cassazione sul preuso del marchio: la cover band di Rino Gaetano potrà continuare a chiamarsi “Ciao Rino”

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata lo scorso 11 febbraio, ha cassato il ricorso proposto dalla sorella del celebre cantautore Rino Gaetano avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma (a conferma della decisione del Tribunale della stessa città) aveva riconosciuto al frontman della cover band “Ciao Rino” – alla cui costituzione la stessa ricorrente aveva attivamente contribuito – il diritto di utilizzare l’omonima denominazione.

Questi i fatti. Nel 2004, la Gaetano aveva citato in giudizio il frontman del gruppo musicale chiedendo il riconoscimento della propria titolarità del marchio “Ciao Rino”, che essa aveva registrato nel marzo 2001, e l’accertamento della conseguente usurpazione di questo da parte del convenuto. Aveva inoltre lamentato, in ragione della sua qualità di erede del fratello, che le modificazioni delle opere musicali del Gaetano asseritamente realizzate dal gruppo fossero lesive dell’onore e della reputazione dell’artista.

Di contro, il convenuto si era difeso deducendo che in realtà la cover band avesse utilizzato il segno (per altro, con consenso della Gaetano) per ben tre anni prima che ne fosse stata richiesta la registrazione dall’attrice.

Il Tribunale, riconosciuta la sussistenza del preuso del segno, aveva rigettato la domanda di usurpazione del marchio e aveva rilevato un difetto di legittimazione attiva in capo all’attrice circa l’asserito pregiudizio alla reputazione del fratello.

Ne era seguito giudizio d’appello che, tuttavia, aveva confermato la decisione del giudice di prime cure sulla base delle stesse motivazioni. Contro tale decisione, la Gaetano proponeva ricorso per Cassazione rilevando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 8 c.p.i. e contestando la motivazione con cui i giudici del merito avevano riconosciuto e ritenuto lecito il preuso locale del segno da parte del gruppo musicale.

In sede di motivazione, la Suprema Corte ha rilevato, in primo luogo, che l’espressione “Ciao Rino” non avrebbe potuto essere tutelata come nome famoso ai sensi dell’art. 8 c.p.i. data la genericità di quest’ultima e soprattutto data l’assenza del cognome celebre all’interno del segno, vero “elemento identificativo e caratterizzante del nome”; per di più, nel caso di specie, la ricorrente aveva in origine autorizzato l’utilizzo di questa espressione per il gruppo musicale, circostanza che avrebbe di per sé escluso qualunque forma di uso abusivo del marchio. Ad ogni modo – ha precisato la Corte – tale motivo, ancor prima che infondato, è inammissibile, poiché in primo grado non era stata proposta alcuna domanda di tutela di nome famoso ex art . 8 c.p.i.: la possibilità di introdurla in appello o in sede di giudizio di legittimità risulta, quindi, preclusa dato il divieto espresso dall’art. 345 c.p.c.

In secondo luogo, con riferimento al contestato riconoscimento del preuso locale del segno, la Cassazione ha anche ribadito come, pur essendo pacifica la titolarità del marchio “Ciao Rino” in capo alla ricorrente, i giudici del merito abbiano correttamente riconosciuto la possibilità per il resistente di continuare a utilizzare il segno, per quanto solo localmente, per tutte le attività della cover band, in ragione del suo effettivo ed accertato preuso, nel pieno rispetto di quanto disposto ex art. 12 c.p.i.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha interamente rigettato il ricorso proposto dalla Gaetano.

In particolare, richiamando il 3 comma di tale norma secondo cui: “se notori, possono essere registrati o usati (2) come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”

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