La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulle somme dovute agli autori dalle istituzioni di prestito pubblico
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emanato oggi una sentenza in materia di compenso dovuto agli autori di opere protette da copyright per la concessione in prestito al pubblico delle loro opere. La direttiva sul diritto di noleggio / prestito afferma infatti che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o meno il noleggio ed il prestito delle proprie opere, ma tale diritto può essere però derogato dagli Stati Membri qualora il prestito venga effettuato da parte di istituzioni pubbliche; in tal caso, tuttavia, è necessario che gli autori ricevano almeno una remunerazione per tale prestito.
La vertenza postra all’attenzione della CGUE, caso C-271/10, riguarda in particolare l’entità di tale compenso dovuto agli autori, che, dice la Corte, non può essere meramente simbolico ma deve consentire all’autore di percepire un reddito adeguato. Così, se da un lato è lasciato alla discrezionalità degli Stati scegliere i criteri in base ai quali determinare il compenso, dall’altro va tenuto conto che la remunerazione in questione è intesa a “rimediare” al pregiudizio arrecato agli autori dall’utilizzo delle loro opere senza la loro autorizzazione: per tale ragione, la determinazione della remunerazione va collegata agli elementi costitutivi del pregiudizio in questione. (…)
Poichè nel caso in questione il pregiudizio deriva dal prestito pubblico dell’opera, il pregiudizio subito dall’autore e quindi la remunerazione a lui dovuta dovrebbe basarsi sull’ampiezza di tale cessione in uso, ovvero dal numero delle opere date in prestito e dal numero degli utenti che fruiscono del prestito. Ne deriva che le istituzioni di prestito pubblico più grandi e aventi maggiori utenti dovrebbero versare una somma superiore a quella dovuta dalle istituzioni più piccole con pochi utenti.