La CGUE ammette le restrizioni alla circolazione delle merci per tutelare i diritti d’autore
Con sentenza emessa oggi 21 giugno nel caso C-5/11, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito la possibilità di porre dei limiti alla libera circolazione delle merci nella UE per motivi di tutela di diritti d’autore.
Il caso oggetto di rinvio pregiudiziale riguardava la distribuzione in Germania, tra il 2005 e il 2008, di copie non autorizzate di prodotti di design vendute dall’Italia alla Germania dalla società Dimensione Direct Sales S.r.l., in violazione dei diritti esclusivi delle diverse aziende produttrici degli originali: Vitra, Tecnolumen, Cassina, Classicon e Thonet. Le copie, in particolare, venivano commercializzate in Germania con la collaborazione del cittadino tedesco sig. Donner, il quale, tramite la propria ditta di spedizioni In.Sp.Em s.r.l., provvedeva al trasporto nonchè a riscuotere il pagamento dagli acquirenti tedeschi.(…)
Secondo la ricostruzione della CGUE, che richiama le note questioni italiane in materia di tutela autoristica del design affrontate già qui e qui in questo blog, tali prodotti non erano compiutamente tutelati dal diritto d’autore in Italia nel periodo dal 2002 al 2007, mentre lo erano in Germania. In tale contesto, benchè da un punto di vista giuridico la vendita si fosse conclusa in Italia, in concreto gli acquirenti ottenevano i beni in Germania: dal che, secondo il tribunale regionale tedesco competente, derivava che la “distribuzione al pubblico” dei prodotti ai sensi della normativa europea sul diritto d’autore (direttiva 2001/29/CE) fosse avvenuta in Germania, dove essa era illecita. A fronte di tale decisione, il sig. Donner aveva proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale tedesca (Bundesgerichtshof) che, investita della questione, aveva chiesto alla CGUE di dichiarare se la normativa tedesca in esame costituisse una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci nella UE.
La CGUE nella propria pronuncia pregiudiziale premette innanzitutto che spetta al giudice nazionale stabilire se esista nel suo Stato membro una “distribuzione al pubblico” dei prodotti nel senso previsto dalla normativa sul diritto d’autore. In ogni caso, però, secondo la Corte, “un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d’autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico»” ai sensi di tale normativa.
Precisato questo, la CGUE conferma da un lato che il divieto (sanzionato dal diritto penale) della distribuzione in Germania costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci; dall’altro lato, però, afferma che una simile restrizione può essere giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, e proporzionata all’obiettivo perseguito. La CGUE conclude quindi che il diritto dell’Unione non osta “a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi“.