Il Tribunale UE sulle pre-divulgazioni del titolare del design
Con sentenza del 12 marzo 2025 nella causa T-66/24, il Tribunale UE ha chiarito la rilevanza delle divulgazioni anteriori al fine di valutare la novità e il carattere individuale dei disegni comunitari, con particolare riguardo alle divulgazioni effettuate proprio dal titolare del disegno contestato.
La decisione origina da una domanda di dichiarazione di nullità proposta avanti all’EUIPO da Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG nei confronti di un disegno comunitario registrato da Liquidleds Lighting Corp., raffigurante una lampadina a LED. Secondo Lidl, il disegno difettava di novità e di carattere individuale alla luce del disegno anteriore qui sotto raffigurato, divulgato dal titolare del disegno contestato prima della registrazione di quest’ultimo.
La Divisione di Annullamento dell'EUIPO aveva respinto la domanda di Lidl, con decisione confermata dalla Commissione di Ricorso. Questa aveva ritenuto che la divulgazione del disegno anteriore rientrasse nell’eccezione prevista all’art. 7(2) del regolamento (CE) n. 6/2002 (il “Regolamento”), in base alla quale non costituisce divulgazione distruttiva della novità e del carattere individuale del disegno il fatto che esso sia stato divulgato al pubblico dal suo autore nei dodici mesi precedenti il deposito della domanda di registrazione.
Secondo Lidl, l’EUIPO aveva errato in tale valutazione poiché l’eccezione in questione esigerebbe l’identità tra il disegno divulgato inizialmente e quello successivamente registrato, mentre il disegno anteriore in questione differiva dal disegno contestato. Tale motivo di impugnazione viene però disatteso dal Tribunale UE, che, nella decisione in commento, afferma che l’eccezione si applica non solo ai disegni identici, ma anche a quelli che producono la stessa impressione generale sull'utilizzatore informato.
In particolare, il Tribunale rileva che l’art. 7(2) del Regolamento si riferisce espressamente sia al requisito della novità (art. 5 Reg.) che a quello del carattere individuale (art. 6 Reg.), il quale sussiste quando l’impressione generale che il disegno suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata da qualsiasi disegno divulgato al pubblico in precedenza. Quindi “se i requisiti previsti dall’art. 7(2) sono soddisfatti, non si tiene conto della divulgazione né di un disegno o modello identico (ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 di detto regolamento) né di un disegno o modello che suscita la stessa impressione generale (ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 di tale regolamento)”.
Il Tribunale sottolinea che tale lettura è in linea con l'obiettivo dell’art. 7(2) del Regolamento, ovvero offrire al designer la possibilità di testare il disegno sul mercato per un anno prima di procedere con la registrazione formale e sostenere le relative spese. Durante questo periodo, il designer può apportare modifiche necessarie per garantire il successo commerciale del prodotto, senza che tali divulgazioni pregiudichino la novità o il carattere individuale del disegno registrato.