Il Tribunale europeo tutela il marchio di forma per bottiglia
Con sentenza datata 3 ottobre 2018 (causa T-313/17), il Tribunale UE si è pronunciato su un interessante caso riguardante il carattere distintivo di un marchio tridimensionale raffigurante una particolare forma di bottiglia.
I fatti posti a fondamento della vicenda sono il rigetto della domanda di registrazione del marchio tridimensionale, raffigurato nella fotografia di seguito riportata, depositata dall’azienda tedesca Wajos GmbH per prodotti alimentari, nelle classi di prodotti 29, 30, 32, 33 della Classificazione di Nizza, e la successiva conferma della decisione da parte della Commissione di ricorso EUIPO, decisione successivamente ribaltata dal Tribunale UE.
(Immagine estratta da http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206377&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1926629)
Il marchio in questione riguarda la peculiare forma di una bottiglia, caratterizzata da un’accentuata diversità di dimensioni tra la parte superiore e la parte inferiore, che a parere della Commissione di ricorso EUIPO richiamerebbe la forma di un comune contenitore avente la forma di anfora, già in uso nel mercato dei prodotti alimentari, e non permetterebbe al consumatore medio di riferimento di distinguere i prodotti di Wajos da quelli di altre imprese. Inoltre, la particolare forma della bottiglia avrebbe ragioni del tutto funzionali, in quanto il rigonfiamento della parte superiore faciliterebbe il posizionamento del recipiente su un supporto.
Secondo l’opinione dell’EUIPO, il pubblico di riferimento dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio sarebbe composto per lo più dal grande pubblico dei consumatori di prodotti alimentari e, pertanto, tenuto conto del livello medio di attenzione dei consumatori di riferimento, questi non sarebbero in grado di identificare la forma della bottiglia come particolarmente distintiva ed indicativa dell’origine del prodotto. Dunque, ai sensi dell’articolo 7.1.b) del Regolamento (CE) 207/2009 (ora Regolamento (UE) 2017/1001 su marchio dell’Unione Europea), il marchio non sarebbe suscettibile di registrazione in quanto sprovvisto del carattere distintivo.
Wajos ha innanzitutto contestato la definizione di pubblico di riferimento, sostenendo che questo sia invece costituito da una cerchia ristretta di consumatori finali di prodotti gastronomici di qualità, esclusivi e costosi, che si procurano i prodotti presso rivenditori al dettaglio selezionati. Di conseguenza, una tale clientela selezionata deve ritenersi inevitabilmente più avveduta e può certamente apprezzare la peculiarità del contenitore rispetto alle altre bottiglie presenti sul mercato.
Wajos ha inoltre sostenuto che il marchio sia dotato di carattere distintivo, in quanto la configurazione della bottiglia oggetto di registrazione non ha carattere puramente funzionale e, in ogni caso, si differenzia sensibilmente dalle altre forme di confezioni presenti sul mercato dei prodotti alimentari alle quali il pubblico di riferimento è abituato.
Il Tribunale europeo, ribadito che il carattere distintivo deve essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione del pubblico di riferimento, ha accolto la tesi sostenuta dall’EUIPO per la parte in cui ha ritenuto che, poiché l’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione include prodotti di largo consumo del settore alimentare, nel caso di specie il consumatore di riferimento sarà per lo più il consumatore medio, il quale non ha un livello di attenzione particolarmente elevato.
Il Tribunale europeo ha altresì ritenuto che il consumatore medio è perfettamente in grado di percepire la forma della confezione dei prodotti come una indicazione di origine commerciale degli stessi, purché tale forma presenti caratteristiche sufficienti per attirare la sua attenzione. Al fine di determinare se la forma della bottiglia in oggetto possa essere percepita come indicazione d’origine dei prodotti, occorre pertanto analizzare l’impressione generale dalla stessa suscitata. In proposito, il Tribunale europeo ha ribadito il principio secondo il quale un marchio costituito da una combinazione di elementi, che singolarmente considerati sono sprovvisti di capacità distintiva, può possedere carattere distintivo qualora tali elementi lo acquisiscano nel loro complesso o nel loro insieme, ovvero nella loro peculiare combinazione.
Nel caso di specie, il Tribunale europeo ha dunque ritenuto che la combinazione degli elementi della bottiglia in oggetto da luogo a una forma che, considerata nel suo insieme, è facilmente memorizzabile dal pubblico di riferimento e che, inoltre, tale combinazione conferisce al contenitore un’apparenza particolare che, tenuto conto del risultato estetico di insieme, lo differenzia dalle bottiglie esistenti sul mercato alimentare. In particolare, l’immagine evocata dalla bottiglia si allontana da quella delle anfore classiche anche per il fatto che queste non sono di solito realizzate in vetro. Inoltre, nonostante il rigonfiamento della parte superiore della bottiglia possa avere anche ragioni tecniche e funzionali, rimane il fatto che tale caratteristica apporta un valore estetico al marchio richiesto.
Di conseguenza, il Tribunale europeo ha ritenuto che, se è vero che generalmente il consumatore medio non pone attenzione alla forma dei prodotti alimentari e non associa alla forma dei prodotti un’indicazione di origine, nel caso di specie il carattere eccezionale (rispetto agli usi del settore di riferimento) di una tale presentazione del prodotto attraverso la bottiglia descritta rende il marchio in oggetto idoneo ad indicare l’origine commerciale dei prodotti.
Pertanto, la decisione della camera di ricorso dell’EUIPO che negava a Wajos il diritto di registrare il proprio marchio di forma, in quanto sprovvisto del carattere distintivo, è stata ritenuta infondata da parte del giudice europeo, che l’ha annullata ricordando che ai fini della registrazione di un marchio è sufficiente una capacità distintiva anche minima.