Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla tutela delle fotografie non creative

Con sentenza n. 4361/2021 pubblicata lo scorso 4 marzo, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla tutela delle fotografie ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d’autore (LDA), riconoscendo all’autore di una c.d. fotografia semplice il diritto al risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione non autorizzata della stessa.  

Come ricordato dallo stesso Giudice nella sentenza qui commentata, la LDA individua differenti tipologie di fotografie, accordando a ciascuna una diversa tutela:

  1. una prima tipologia è costituita dalle opere fotografiche, vale a dire dalle fotografie creative, che, in virtù dell’originalità che le contraddistingue, sono a tutti gli effetti opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2 n. 7 LDA che godono della tutela (morale e patrimoniale) del diritto d’autore prevista dagli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss. LDA. In particolare, una fotografia è qualificabile come opera fotografica quando, attraverso l’inquadratura, la prospettiva, la cura della luce oppure la scelta del soggetto, è in grado di trasmettere un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla mera rappresentazione obiettiva di quanto fotografato, manifestando così l’interpretazione personale dell’autore del soggetto ritratto;

  2. una seconda categoria è invece quella delle fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale” prive di carattere creativo ma comunque caratterizzate da un qualche apporto personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, tutelate – più limitatamente rispetto alle opere fotografiche – da diritti connessi ai sensi degli artt. 87 e ss. LDA. Si tratta, in altre parole, di fotografie in cui è pur sempre presente un apporto personale, che si manifesta però sotto il profilo tecnico più che sotto il profilo artistico;

  3. infine, non godono di alcuna protezione, a norma dell’art. 87 comma 2 LDA, le fotografie documentali, ovvero le mere riproduzioni fotografiche di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Nel caso di specie, l’attore aveva contestato alla società convenuta di aver pubblicato senza la propria autorizzazione sulla sua pagina Facebook una fotografia a colori scattata dall’attore raffigurante il centro storico di Frosinone in orario notturno. L’attore aveva quindi chiesto al giudice di accertare che la sua fotografia costituisse opera dell’ingegno ex art. 2 LDA e che la pubblicazione non autorizzata della stessa da parte della convenuta costituisse una violazione del suo diritto morale e patrimoniale d’autore, con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti per Euro 1.100.

Tale prospettazione non è stata accolta dal Giudice, che ha ritenuto che la fotografia non avesse il carattere creativo necessario a tal fine. Tuttavia, poiché essa era caratterizzata da una peculiare tecnica, che permetteva di percepire la città di Frosinone come un dipinto anziché come una vera e propria fotografia, il Giudice ha accertato la sua natura di fotografia semplice tutelabile da diritto connesso ex artt. 87 e ss. LDA. Pertanto, poiché a norma dell’art. 88 LDA spetta al fotografo il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la propria fotografia, il Tribunale di Roma ha accertato che la pubblicazione non autorizzata sulla pagina Facebook della convenuta costituiva lesione di tale diritto.

In secondo luogo, secondo il Giudice, sebbene nel caso di c.d. fotografie semplici il fotografo non goda della tutela morale del diritto d’autore (bensì solo dei diritti connessi di natura patrimoniale), lo stesso tuttavia gode quantomeno di un diritto alla paternità della sua opera fotografica. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, trova fondamento nelle previsioni di cui agli artt. 90 comma 1, 91 e 98 LDA, che danno rilevanza giuridica al diritto del fotografo di essere menzionato come autore anche nel caso di fotografie non creative. Alla luce di ciò, poiché, secondo una recente giurisprudenza della Cassazione (commentata qui su questo blog), il diritto alla paternità di un’opera deve dirsi violato non solo quando questa è espressamente attribuita ad altri, ma anche quando il relativo autore non è menzionato quale autore della fotografia, nel caso di specie, la mancata indicazione dell’attore nella fotografia pubblicata costituiva violazione del suo diritto alla paternità della stessa.

In definitiva, quindi, il giudice romano ha accertato la violazione da parte della convenuta dei diritti connessi e del diritto alla paternità sulla fotografia oggetto di lite, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di Euro 550 oltre interessi, rigettando invece la richiesta dell’attore di condanna alla pubblicazione del provvedimento, alla luce del limitato utilizzo della fotografia fatto dalla convenuta.

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