Il Tribunale di Milano sulla pubblicità dei farmaci di fascia C

Con sentenza del 24 luglio 2017 (n. 8240/17) il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa “A”, si è pronunciato in una controversia che vedeva opposte le due aziende farmaceutiche Bayer e DOC Generici, affermando che alcune comunicazioni diffuse da quest’ultima costituivano pubblicità vietata di farmaci di fascia C e quindi concorrenza sleale ai danni di Bayer. Ci siamo già occupati di temi analoghi qui in questo blog.

La vertenza nasceva dal fatto che DOC Generici aveva pubblicato nel proprio sito web l’elenco dei propri prodotti e relativi prezzi, specificandone il principio attivo, la classe di rimborsabilità, il farmaco originatore e gli eccipienti; in aggiunta, aveva pubblicato su un settimanale un annuncio contenente informazioni sui propri farmaci generici. Bayer lamentava che ciò costituisse sia violazione della disciplina della pubblicità dei medicinali di cui all’art. 115 e ss. D. lgs. 219/06, sia violazione dei diritti di Bayer sui marchi dei farmaci originatori interessati, sia concorrenza sleale nei suoi confronti. DOC Generici riteneva invece che le comunicazioni contestate non avessero natura pubblicitaria, posto che le informazioni ivi diffuse sarebbero state coincidenti con quelle presenti nelle liste di trasparenza dell’AIFA.

Nella decisione in commento, il Tribunale accoglie la prospettazione di Bayer ritenendo che le comunicazioni di DOC Generici violino l’art. 115 D. lgs. 219/06, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica. Infatti, affermano i Giudici, esse presentano quegli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, portano a configurare una comunicazione come pubblicitaria e non meramente informativa:

  • attengono solo a prodotti di DOC Generici e dunque non forniscono al consumatore un’informazione obbiettiva e generale sulle differenze tra farmaci originatori e farmaci generici, ma concentrano l’attenzione sui soli prodotti di DOC Generici al fine dichiarato di promuoverne l’acquisto al posto dei relativi farmaci originatori;

  • sono oggetto di selezione all’interno di diverse liste di trasparenza nonché di manipolazione, perché differiscono dalle liste di trasparenza sia per l’aggiunta di criteri di classificazione sia per l’aggiunta di ulteriori informazioni (eccipienti) sui prodotti commercializzati da DOC Generici;

  • non sono dirette a operatori qualificati ma al pubblico generico dei consumatori, peraltro con modalità di visualizzazione che non richiedono un’azione attiva di ricerca da parte di questi ultimi, per cui anche i soggetti non interessati ai medicinali in questione saranno soggetti alla loro visione.

Da quanto precede discende, conclude il Tribunale, che la diffusione delle comunicazioni in questione costituisce atto di concorrenza sleale ai danni di Bayer ai sensi dell’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c., in quanto avvenuta in violazione delle norme sulla pubblicità dei medicinali. Tali norme, infatti, “rispondono certamente ad interessi ed esigenze di natura squisitamente pubblicistica afferenti alla tutela del diritto primario alla salute del cittadino, ma pongono svariati limiti alle attività imprenditoriali degli operatori del settore riguardo ad un aspetto – quello pubblicitario – direttamente collegato alla concorrenza ed al mercato e, quindi, alla posizione dell’impresa rispetto ai concorrenti, sui cui influisce grandemente l’attività pubblicitaria”.

La sentenza inibisce quindi DOC Generici alla prosecuzione degli illeciti con condanna della medesima al rimborso delle spese di lite liquidate in € 20.000.

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