Il forum commissi delicti in materia di violazioni della proprietà intellettuale in Rete secondo il Tribunale di Milano

(Ord. Trib. Milano, Sez. special. in materia di impresa, 14.9.2017)

Con una recente ordinanza, resa in un procedimento cautelare di reclamo, il Tribunale di Milano ha fatto il punto sul proprio orientamento in materia di competenza territoriale (ma, incidentalmente, anche giurisdizionale) per le violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale commesse attraverso la Rete.

Dopo essere stati inibiti, con provvedimento cautelare del Tribunale meneghino, dalla commercializzazione di alcune borse, per violazione di diritti di marchio e modello di una società milanese, i due resistenti – entrambi stabiliti all’esterno dell’ambito territoriale di competenza della Sezione specializzata di Milano –  hanno proposto reclamo avverso l’ordinanza inibitoria, contestando inter alia l’incompetenza territoriale del Tribunale adito.

In particolare, i reclamanti, che commercializzavano i prodotti in asserita contraffazione esclusivamente on-line, hanno invocato la recente sentenza della Cassazione n. 5254/2017 che, per il caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, individua il luogo ove “i fatti sono stati commessi” ex art. 120 comma 6 C.p.i. in quello di stabilimento dell’inserzionista o, in alternativa, quello dove ha sede la società terza che gestisca il sito web.

Il Collegio ha respinto l’eccezione, ribadendo la competenza territoriale del Tribunale di Milano nella fattispecie quale forum commissi delicti. Dopo aver ricordato che quest’ultimo viene individuato, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate, sia nel luogo di verificazione dell’evento dannoso, il Collegio ha rilevato che le ricorrenti avevano allegato l’avvenuta spedizione nel distretto milanese, ad opera di uno dei resistenti, di alcuni prodotti contraffattori, circostanza che ad avviso del Collegio fondava appunto la competenza territoriale del Tribunale di Milano.  La pronuncia della Suprema Corte invocata dai reclamanti si riferirebbe, invece, ai soli casi di mera pubblicizzazione in Internet in violazione di diritti IP.

Il Collegio ha aggiunto che la competenza territoriale del Tribunale di Milano sussisteva nella fattispecie, in ogni caso, anche ad altro titolo, cioè in quanto luogo della sede del titolare dei diritti e, dunque, “luogo di divulgazione e percezione dell’illecito da parte del soggetto danneggiato” nei casi in cui – come quello discusso innanzi a sé – il fatto illecito sia perpetrato a mezzo Internet.

In ciò, il Collegio ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla Corte Giustizia in tema di c.d. competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. CE 1215/2012, applicato mutatis mutandis dai Giudici meneghini anche alle questioni di competenza territoriale; orientamento peraltro già espresso dallo stesso Tribunale nella recente sentenza T. Milano, 15 giugno 2017, N. R.G. 24793/2017.

Secondo tale orientamento, il luogo in cui l’“evento dannoso è avvenuto o può avvenire” sarebbe quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima; nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di Internet, la lesione del diritto della vittima si verificherebbe, appunto, presso la sede di questa.

Si tratta di una lettura dell’art. 7.2 del Regolamento – come detto, mutuata in quest’occasione dal Tribunale per risolvere una questione di competenza territoriale interna – apertamente orientata, tesa cioè ad evitare che, individuando la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza diventi eccessivamente onerosa; e che gli autori degli illeciti che fanno ricorso al commercio elettronico, al fine di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, si limitino a stabilirsi all’estero e ospitare il loro sito su un server estero.

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