Il Tribunale di Milano sequestra le Converse contraffatte

(Una versione di questo post è pubblicata anche su Diritto 24 – Il Sole 24 Ore)

Lo scorso 24 giugno, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa “A”, ha disposto in via di urgenza il sequestro di scarpe contraffatte vendute da un’azienda italiana a marchio “Converse All Star”.

La ricorrente Converse aveva infatti scoperto che la società italiana (la “resistente”) commercializzava scarpe i cui numeri di serie non corrispondevano ad alcun lotto di produzione presente nei propri database, e i cui prezzi erano significativamente inferiori rispetto a quelli delle originali. Di lì l’azione cautelare di Converse, che aveva chiesto al Tribunale di disporre la descrizione giudiziale dei documenti contabili della resistente, il sequestro dei prodotti contraffatti, la discovery dei soggetti coinvolti nella produzione e vendita dei prodotti contraffatti e l’inibitoria delle condotte illecite della resistente, con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento.

La resistente si era difesa in giudizio affermando di avere ripetutamente chiesto alla ricorrente la fornitura di prodotti originali, ma senza avere alcuna risposta. In conseguenza di ciò, essa aveva acquistato le scarpe in buona fede da dei grossisti che avevano espressamente garantito l’originalità dei prodotti.

Il Giudice incaricato del procedimento rileva innanzitutto che “È pacifico in causa che la resistente offra in vendita sia attraverso internet sia attraverso una rete di negozi tradizionali calzature recanti marchi Converse All Star perfettamente identici a quelli concessi in licenza alla ricorrente“. In tale situazione, mentre Converse aveva fornito evidenza della violazione, la resistente non era stata in grado di provare “l’asserita originalità del prodotto, documentandone il legittimo acquisto da soggetto facente parte della catena distributiva del titolare del marchio“. Da qui la conclusione che “vi è adeguata evidenza dell’avvenuta violazione dell’art. 20, comma 1 lettera a), c.p.i.“, ovvero della contraffazione di marchio, “in virtù dell’acclarata identità del segno distintivo e dei prodotti – calzature – sui cui risulta apposto“.

Il Giudice conferma altresì l’esistenza del periculum in mora, e quindi l’urgenza di provvedere in via cautelare, posto che “vi è evidenza documentale della effettiva disponibilità da parte della resistente di diverse centinaia di calzature a marchio Converse All Star contraffatte“; in aggiunta, “l’offerta in vendita è ancora attuale su entrambi i canali distributivi – internet e tradizionale – e spesso effettuata a condizioni di forte ribasso rispetto al prezzo delle Converse originali, con conseguente concreto pericolo di irreversibile confusione presso il pubblico e di irreparabile svilimento e diluizione del valore dei marchi azionati in questa sede“.

In conclusione, il Giudice concede il richiesto sequestro e inibisce la resistente da ogni ulteriore commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione con qualsiasi mezzo e modalità delle calzature in questione, fissando una penale di € 100.00 per ciascuna violazione del provvedimento accertata successivamente alla sua notifica. Il Giudice rigetta invece le altre richieste della ricorrente, volte alla descrizione dei documenti contabili e alla discovery dei soggetti coinvolti nella produzione e vendita dei beni contraffatti, vista “la spontanea produzione degli atti di provenienza della merce da parte della resistente e fatte comunque salve eventuali e più penetranti verifiche ispettive, ove e se occorrenti, da riservare alla successiva fase di merito”.

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