Il plagio di testi musicali: la Cassazione detta importanti principi in merito
La Corte di legittimità, in sede di motivazione della sentenza n. 3340/15 (pubblicata il 19 febbraio scorso), ha avuto modo di esprimere importanti principi di diritto in materia di plagio di testi letterari, nella fattispecie inerenti a opere musicali.
L’oggetto del contendere riguardava, nel merito, l’asserito plagio del testo della canzone “Zingara” di Albertelli e Riccardi (i cui diritti di utilizzazione sono di titolarità della RMG Ricordi S.p.A.) ad opera dell’altrettanto celebre “Prendi questa mano Zingara” di De Gregori, prodotto dalla Sony Music Entertainment S.p.A. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il plagio sulla base dell’accertata identità tra alcuni versi delle canzoni in esame. Seguì appello proposto e vinto dagli iniziali convenuti: secondo la Corte d’Appello, nonostante l’effettiva identità tra i versi indicati dal Tribunale, il significato complessivo del testo, nonché la parte musicale della canzone, erano comunque “completamente diversi”; ciò escludeva la sussistenza del plagio.
Avverso tale decisione sia le parti soccombenti che le vincitrici in appello ricorrevano per Cassazione, formulando specifici quesiti di diritto. In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a definire, tra le altre, due fondamentali questioni, ossia:
1) “se la (autonoma) riproduzione di un celebre, originale e compiuto frammento del testo letterario di un’opera musicale in altra opera musicale, debba essere (di per sé) considerata plagio, sia pur soltanto parziale”;
2) se, ai fini dell’esclusione del plagio (anche solo parziale) di un testo letterario di opera musicale “sia sufficiente e non contraddittorio affermare che l’identità testuale con un frammento del testo letterario di altra opera musicale” non rilevi, qualora ci sia “diversità tra le rispettive parti musicali e tra la rimanente parte letteraria delle opere musicali in questione”.
Nella sentenza in commento, la Corte di legittimità ha precisato in primo luogo che anche un frammento significativo della parte letteraria di un’opera musicale è suscettibile di autonoma tutela autorale, e che la violazione del diritto di autore è certamente ipotizzabile anche nel caso in cui un’opera divenga oggetto di indebita copiatura solo in una delle sue componenti (nella fattispecie il solo testo).
In secondo luogo, la Cassazione ha specificato che non è “necessario che il plagio della parte poetico-letteraria contenuta nell’opera musicale investa una parte consistente di essa, potendo limitarsi al c.d. cuore dell’opera, purché esso assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell’opera che si assume plagiata.” Tuttavia, ha poi evidenziato che “un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore.”
Nel caso di specie, precisa la Cassazione, il giudice del merito ha rilevato che i versi in questione non possono essere considerati “cuore” di alcuna delle due opere, e ha escluso il plagio per la concomitanza di quattro specifici parametri: “la (modesta) variazione data ad una parte del testo riprodotto; la completa diversità del testo letterario nella sua parte restante, dedotta la parte riprodotta; la trattazione di tematiche completamente diverse da parte della nuova opera; e la totale diversità della parte musicale”. Tutti questi elementi, afferma la Corte nel rigettare il ricorso, consentono in effetti di escludere il plagio, poiché nella sua trasposizione il frammento oggetto di causa ha assunto un significato artistico del tutto differente da quello posseduto all’interno dell’opera originaria.