Il marchio Apple non è confondibile con il marchio Pear. Tribunale UE, T-215/17

Con una recente sentenza, il Tribunale UE si è pronunciato in tema di somiglianza visiva e concettuale tra marchi e, ribaltando la decisione dell’EUIPO sul punto, ha accertato che il noto marchio Apple ed il marchio Pear (raffigurati di seguito) non sono confondibili tra loro.

Alla base della vicenda, l’opposizione della Apple Inc alla domanda di registrazione del marchio figurativo europeo ‘Pear’, depositata dalla Pear Technologies Ltd. In seguito all’accoglimento dell’opposizione, quest’ultima proponeva ricorso di fronte all’EUIPO, che confermava però la prima decisione. Di conseguenza, la Pear Technologies impugnava il provvedimento di fronte al Tribunale UE il quale, con la sentenza qui commentata, ha negato l’esistenza di una somiglianza tra i due segni, confrontandoli sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista concettuale.

Sotto il primo aspetto, il Tribunale ha osservato che il marchio della ricorrente è costituito da un insieme di quadrati neri smussati e staccati tra loro, che formano la sagoma di una pera con il gambo, nonché dalla scritta ‘Pear’ in carattere grigio al di sotto della figura; il marchio Apple, invece, si presenta come una sagoma compatta di una mela a cui è stato tolto un morso, con una foglia in alto a destra.

Su queste stesse premesse, la commissione di ricorso EUIPO aveva ravvisato un certo grado di somiglianza (dalla stessa definita “remota”) tra i due segni, in quanto entrambi rappresentavano sagome arrotondate di un frutto con i relativi gambo/foglia in identica posizione, ed anche perché l’elemento denominativo del marchio Pear, dal colore sbiadito e posizionato in basso, non poteva essere considerato un dettaglio rilevante e dunque idoneo a differenziare i segni.

Diverse le conclusioni del Tribunale sul punto. Premettendo che il confronto visivo tra marchi si deve basare sull’impressione generale suscitata da ciascuno nel suo insieme, mentre i rispettivi dettagli possono essere tenuti in considerazione solo in via subordinata, il giudice ha osservato che i due segni sono visivamente molto diversi tra loro: rappresentano, infatti, due frutti distinti e l’uno (il marchio Apple) costituisce una forma solida, mentre l’altro (Pear) è un insieme di oggetti separati tra loro; inoltre, l’elemento in alto a destra rappresenta in un caso una foglia (Apple) e nell’altro un gambo (Pear); infine, non può essere sottovalutato l’elemento denominativo del marchio Pear, che ha dimensioni rilevanti rispetto alla sagoma, un colore diverso, un font particolare ed è a lettere maiuscole. In definitiva, secondo il Tribunale, la commissione di ricorso aveva operato una valutazione astratta ed imprecisa, facendosi influenzare dalla notorietà del marchio Apple che – sempre secondo la commissione – veniva allusivamente richiamato dal marchio Pear, inducendo il consumatore a stabilire un nesso tra i due. Tuttavia, ha concluso il giudice, da un lato, la notorietà del segno anteriore non rileva in un giudizio di somiglianza, e, dall’altro, non può ogni caso rendere visivamente simili i marchi in questione.

Anche dal punto di vista concettuale il Tribunale ha ribaltato le conclusioni della commissione di ricorso EUIPO, sottolineando che sussiste somiglianza concettuale solo quando – indipendentemente dall’affinità visiva – due segni evocano immagini aventi un contenuto semantico simile o identico.

Nel caso di specie, l’EUIPO aveva ritenuto che i due marchi raffigurassero due frutti distinti ma affini per caratteristiche biologiche (per origine, dimensioni, colori e consistenza), tanto da essere spesso associati in vario modo e considerati alternativi tra loro: in sostanza, il concetto di “pera” avrebbe potuto essere associato a quello di “mela” evocato dal marchio anteriore, per via del richiamo all’idea di “frutto”.

A questo proposito, tuttavia, il giudice ha specificato che i segni in questione evocano l’idea di un frutto determinato, mentre richiamano il concetto generale di “frutto” solo in modo indiretto. In secondo luogo, ha ribadito che, in numerosi Stati, membri mele e pere sono utilizzate nei proverbi come esempi di cose diverse e non paragonabili, e l’eventuale somiglianza nelle dimensioni, colori o consistenza (caratteristiche che, peraltro, condividono con molti altri frutti) è comunque un elemento che può essere percepito dal pubblico solo nell’ambito di un’analisi molto dettagliata, senza considerare che non è verosimile presumere che il consumatore sia a conoscenza della loro provenienza dalla medesima famiglia di piante.

In base a queste considerazioni, dunque, il Tribunale UE ha annullato la decisione della commissione di ricorso EUIPO, riconoscendo la possibile influenza esercitata dalla notorietà del marchio anteriore. Si segnala in ogni caso che, attualmente, il giudizio di impugnazione di questa decisione del Tribunale è pendente di fronte alla Corte di Giustizia (C 295/19 P).

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Il Tribunale di Milano su tutela del marchio e esaurimento del diritto

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La Cassazione sulla distinzione tra licenza e franchising e sull’autonomia giuridica e patrimoniale del know-how (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 10420/2019)