Il diritto dell’autore sulle vendite successive di un’opera d’arte: la Corte di Giustizia interpreta la direttiva 2001/84/CE
A seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione francese, la Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata sull’interpretazione della direttiva 2001/84/CE in materia di diritto dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte originali (caso C-41/14, sentenza del 26 febbraio 2014).
La questione era stata sollevata all’interno di una lite intercorsa fra Christie’s France SNC e il sindacato nazionale francese degli antiquari (SNA), vertente sulla asserita concorrenza sleale operata dalla celebre casa d’aste a danno del sindacato, per via di una clausola inserita all’interno delle condizioni generali di vendita adottate da Christie’s France. La clausola in questione, nello specifico, poneva in capo all’acquirente l’onere di pagamento della somma dovuta all’autore dell’opera a titolo di diritto sulle successive vendite, in violazione – secondo gli antiquari – dell’art. L. 122-8 del Codice della proprietà intellettuale francese secondo cui: “gli autori di opere originali (…) godono di un diritto sulle successive vendite, che è un diritto inalienabile a partecipare alle vendite di un’opera successive alla prima cessione effettuata dall’autore o dai suoi aventi causa, qualora intervenga in qualità di venditore, acquirente o intermediario un professionista del mercato dell’arte. Il diritto sulle successive vendite è a carico del venditore. La responsabilità del relativo pagamento grava sul professionista che interviene nell’ambito della vendita, e, se la cessione avviene tra due professionisti, sul venditore”. Tale norma costituisce attuazione dell’art. 1(4) della direttiva 2001/84/CE, che prevede che “i compensi sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che una persona fisica o giuridica (…) diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi”.
La Cassazione francese aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: se l’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84 dovesse essere interpretato nel senso che il venditore debba sopportare in definitiva, in qualsiasi caso, il costo del diritto sulle successive vendite, o se, invece, sia possibile derogarvi convenzionalmente (ponendolo a carico dell’acquirente come nella clausola di Christie’s).
In tale contesto, la Corte di Giustizia ha precisato come la direttiva in esame si ponga due essenziali obiettivi: “assicurare agli autori di opere d’arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro opere” e sopprimere le differenze legislative nazionali che comporterebbero una disparità di trattamento tra gli artisti a seconda dello Stato in cui siano vendute le loro opere.
Il raggiungimento di tali scopi – ha evidenziato la Corte – non è impedito dal fatto che il venditore, individuato come debitore del diritto sulle successive vendite dalla normativa nazionale di riferimento, al momento della rivendita dell’opera originale si accordi con un qualsiasi altro soggetto, incluso l’acquirente, perché quest’ultimo sopporti materialmente il compenso dovuto all’autore. Tuttavia, perché la direttiva non venga violata, un simile accordo non deve far venir meno gli obblighi e la responsabilità che gravano sul debitore individuato dalla legge nei confronti dell’autore dell’opera venduta.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha risolto la questione interpretativa a lei rimessa, stabilendo che: “l’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore”.