I bicchieri “Sorgente” violano i diritti d’autore sulla bottiglia di Lovegrove

Lo scorso 1 dicembre il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”, ha emanato una sentenza (n. 13487/2015) con cui ha riconosciuto tutela di diritto d’autore a una particolare bottiglia disegnata dal designer Ross Lovegrove, ritenuta plagiata dai bicchieri della linea “Sorgente” prodotti e commercializzati da una nota azienda italiana. Quest’ultima peraltro non si era costituita in giudizio, per cui i Giudici hanno emesso la sentenza in commento sulla base delle sole allegazioni attoree.

I giudici hanno ritenuto che la bottiglia, oltre ad essere nuova ed originale (non essendoci prova di prodotti identici o simili anteriori), possieda i requisiti del “carattere creativo” e “valore artistico” richiesti dall’art. 2 n. 10 L.d.A. per la concessione della tutela autoristica. In particolare, “la creatività è identificabile nell’immagine plastica dell’acqua che scorre, nella rappresentazione della fluidità in contrapposizione alla staticità del contenitore. (…) La presenza di linee non banali, quasi come se fossero le onde, comunica l’idea dell’acqua corrente che sgorga dalla sorgente. La bottiglia, normalmente espressione di staticità, rigidità, viene qui invece rappresentata al fine di poter dare la sensazione di fluidità, purezza e grazia, elementi questi che costituiscono l’essenza dell’acqua”.

Passando al giudizio sul valore artistico, i Giudici richiamano poi il noto orientamento del Tribunale, di cui abbiamo parlato tra l’altro qui e qui in questo blog, “secondo il quale tale giudizio deve accompagnarsi alla ricerca di obiettivi e verificabili riscontri sull’apprezzamento consolidato presso opinione pubblica, in settori qualificati”. A tale scopo, i Giudici rilevano che la bottiglia di Lovegrove: i) era stata esposta al S. Josè Museum of Art in California e faceva parte della esposizione permanente della The Pinakothek Der Moderne a Monaco di Baviera; ii) aveva ottenuto numerosi riconoscimenti universali quali la nomination nel D&AD Award 2002, il Best Overall Concept e il premier Award., oltre ad essere apparta sulla copertina della rivista Domus nel giugno 2001 e su riviste di moda, finanziarie, di design e del settore; iii) era stata utilizzata in un centinaio di prototipi nel film 007 Die Another Day. Così, concludono i Giudici, “la presenza in esposizioni nazionali ed internazionali, il conseguimento di premi e riconoscimenti da parte della critica, l’esposizione della bottiglia in questione nei Musei, costituiscono seri indici della attribuzione all’oggetto azionato, a prescindere dalla sua natura industriale, di quel gradiente artistico richiesto necessario per l’applicazione della tutela prevista dall’art.2 n.10 L. aut.

Verificata la tutelabilità della bottiglia, i Giudici passano quindi ad esaminare i bicchieri in contestazione, premettendo che “perché si possa parlare di plagio, non è necessaria una riproduzione integrale dell’oggetto interferito: è infatti sufficiente e necessario che siano riprodotti, nel prodotto interferente, i tratti essenziali e caratteristici che identificano l’opera quale espressione della personalità dell’autore” e che le attribuiscono carattere creativo e valore artistico. “Accostando la bottiglia con uno dei bicchieri, si può rilevare una sorta di continuum fra i due oggetti”; i Giudici concludono quindi la sussistenza del plagio, “che si concretizza qui nell’effettiva ripetizione delle medesime curve, dalle identiche proporzioni, e nel conseguente effetto plastico che in tal guisa si ottiene.

Il Tribunale accerta quindi la violazione dei diritti d’autore sulla bottiglia, inibendo la convenuta dall’ulteriore produzione e commercializzazione dei propri bicchieri in contestazione, con fissazione di penale di € 8 per ogni bicchiere prodotto o commercializzato in violazione dell’ordine. La causa viene poi rimessa in istruttoria per la liquidazione del danno e delle spese di lite.

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