Gli effetti della Brexit sull’IP (e in particolare sul brevetto unitario): la prospettiva italiana
Traduzione dell’articolo pubblicato su World IP Review, che si allega nella sua versione originale integrale qui: 2016.07.26 – Brexit and the UPC_ the Italian perspective (WIPR)
L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea avrà presumibilmente diverse ripercussioni in materia di proprietà intellettuale che incideranno anche sui titolari italiani dei diritti e sulle nostre istituzioni.
In primo luogo, non avranno più vigore in Gran Bretagna i diritti di proprietà intellettuale concessi a livello europeo: sostanzialmente marchi, disegni e certificati di protezione supplementare sui farmaci. È presumibile che la Gran Bretagna, nell’ambito dei negoziati per l’uscita dalla UE, adotti dei meccanismi di riconoscimento dei diritti europei registrati ovvero di loro conversione in privative nazionali verso pagamento di un corrispettivo. Per le nuove registrazioni sarà invece necessario depositare domanda separata in Gran Bretagna, per ottenere un distinto titolo nazionale. In aggiunta, potrebbero vedere diminuita la loro tutela alcuni diritti non registrati riconosciuti a livello europeo, quali in particolare i disegni europei non registrati che attualmente non hanno un equivalente nazionale nella legislazione inglese.
Da quanto sopra discende anche una moltiplicazione del contenzioso relativo ai diritti di portata europea: le decisioni adottate dai Tribunali di uno Stato Membro non avranno più effetto in Gran Bretagna, per cui lì sarà necessario avviare un contenzioso separato sulla base del corrispondente titolo nazionale. In estrema sintesi aumenteranno, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale che operino nel mercato inglese, i costi per la registrazione e la tutela dei propri diritti in tale territorio.
Discorso a sé varrà forse per le denominazioni di origine protetta degli alimenti: timore dei produttori italiani è che la Gran Bretagna decida di non adottare sistemi di protezione equivalente a quella europea, e diventi terreno fertile per prodotti dall’Italian sounding come il noto parmesan diffuso negli USA.
Meno percepita dalle aziende e più discussa invece dagli operatori del settore è infine la sorte del brevetto europeo con effetto unitario e del corrispettivo Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court, “UPC”) che avrebbe dovuto aprire i battenti nel 2017.
Come è noto, il brevetto unitario consisterà in un brevetto valido in tutti gli Stati UE (a differenza dell’attuale brevetto europeo che, benché concesso a livello centrale dall’Ufficio Europeo Brevetti, necessita poi di validazione nei singoli Stati di interesse e dà sostanzialmente origine a un fascio di brevetti nazionali autonomi tra loro). La UPC, dal canto suo, sarà un tribunale sovranazionale comune agli Stati Membri della UE che avrà competenza esclusiva in materia di validità e contraffazione sia dei “vecchi” brevetti europei che dei nuovi brevetti unitari.
Secondo l’art. 89 del relativo accordo istitutivo (“UPCA”), la UPC inizierà ad operare una volta che tale accordo sarà stato ratificato da tredici Stati Membri, inclusi i tre Stati in cui era stato validato il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente alla firma dell’accordo medesimo (alias nel 2012). Da tale data entrerà in vigore anche il Regolamento UE 1257/12 che istituisce il summenzionato brevetto europeo con effetto unitario.
I tre Stati la cui ratifica è necessaria sono attualmente Francia, Germania e Inghilterra, il che significa che la ratifica della Gran Bretagna è al momento indispensabile perché si dia avvio al sistema del brevetto unitario e ai lavori della UPC. In aggiunta, a Londra è stabilita una delle tre sedi della Divisione Centrale della UPC in base all’art. 7(2) dell’UPCA. Ci si chiede quindi cosa sarà del sistema del brevetto unitario e della UPC in conseguenza della Brexit.
Gli scenari che si ipotizzano sono sostanzialmente tre:
1. la Gran Bretagna potrebbe ratificare l’UPCA e consentire quindi il regolare avvio della UPC nel 2017, rimanendo parte del sistema fino a che non uscirà formalmente dalla UE, il che potrebbe accadere tra anni: l’art. 50 TUE prevede un periodo di due anni di negoziati decorrenti dalla notifica della decisione di uscita (non ancora formalizzata) e prolungabile su accordo di tutti gli Stati Membri;
2. la Gran Bretagna potrebbe ratificare l’accordo, nuovamente così consentendo l’avvio della UPC nel 2017, e tentare poi di ottenere, nell’ambito dei negoziati per l’uscita dalla UE, di continuare a far parte dell’UPCA. Contro tale possibilità c’è in realtà l’opinione della Corte di Giustizia UE n. 1/09 secondo cui a tale accordo non possono partecipare Stati non membri della UE, ma più di qualcuno suggerisce che tale opinione sia superabile facendo gli opportuni adattamenti all’accordo;
3. la Gran Bretagna potrebbe non ratificare l’UPCA, così rallentando l’avvio dei sistema del brevetto unitario e della UPC. In tale caso, per gli altri Stati Membri Contraenti dell’UPCA si aprirebbero infatti due opzioni:
a) riavviare i negoziati tra loro, per modificare l’accordo in modo da ridurre da tre a due gli Stati di cui è necessaria la ratifica ai sensi dell’art. 89 summenzionato e spostare in altro Stato Membro la sede di Londra;
b) attendere che la Gran Bretagna sia uscita dalla UE, il che porterebbe automaticamente a sostituire ad essa l’Italia come terzo Stato la cui ratifica è necessaria (trattandosi del quarto Stato Membro UE per numero di validazioni di brevetti europei nel 2012); una volta completate le ratifiche previste, il Comitato Amministrativo istituito dall’UPCA potrebbe poi spostare altrove la sede di Londra modificando l’art. 7(2) UPCA per adeguarlo alla normativa della Unione Europea (vista la necessità che la sede si trovi in uno Stato Membro della UE), e ciò senza bisogno di riavviare il procedimento di negoziazione, firma e ratifica dell’accordo da parte degli Stati Membri Contraenti.
Nel momento in cui la Gran Bretagna uscirà dalla UE, varrà poi per il brevetto unitario quanto detto sopra per marchi, disegni e certificati di protezione supplementare europei, nel senso che il brevetto unitario non potrà (più) avervi effetto. Resteranno invece disponibili in Gran Bretagna, accanto ai brevetti nazionali, i “vecchi” brevetti europei adottati in virtù della Convenzione di Monaco del 1973, essendo quest’ultima estesa anche a Stati non membri della UE. Come detto sopra per marchi, disegni e certificati di protezione supplementare, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale che operino nel mercato inglese vi saranno quindi maggiori costi per la registrazione e la tutela dei propri brevetti in Gran Bretagna.
In tale contesto, si apre peraltro per l’Italia la possibilità di ospitare la sede della Divisione Centrale della UPC sottratta a Londra, che potrebbe essere istituita a Milano in linea con il ruolo dell’Italia di Stato con maggior numero di brevetti europei validati dopo l’Inghilterra, e con il prestigio e la rilevanza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” di Milano a cui sono devolute le controversie in materia di proprietà intellettuale. Tale soluzione sarebbe senz’altro desiderabile per il nostro Paese, considerato che le cause relative all’accertamento negativo della contraffazione e gran parte delle cause di invalidità di brevetti saranno di competenza della Divisione Centrale, e sarebbero quindi altrimenti trattate al di fuori dell’Italia.
In merito ho raccolto l’opinione della Giudice dr.ssa Marina Anna Tavassi, Presidente della summenzionata Sezione Specializzata milanese. La dr.ssa Tavassi sottolinea per la verità come il trasferimento della sede da Londra a Milano sia per il momento prettamente ipotetico, posto che gli operatori del settore ad oggi sembrano maggiormente inclini a mantenere la Gran Bretagna all’interno del sistema del brevetto unitario facendovi gli opportuni adattamenti. Del resto, sottolinea la dr.ssa Tavassi, i giudici inglesi sono tra quelli di maggior prestigio nel settore della proprietà intellettuale, per cui sarebbe un peccato perdere la loro esperienza e competenza.
La Presidente non nasconde del resto che, qualora la sede di Londra dovesse davvero essere spostata, Milano si troverebbe in un’ottima posizione per succederle. Quest’ultima raccoglie infatti circa il 70% del contenzioso brevettuale italiano, e ha particolare esperienza proprio nelle materie attualmente devolute alla competenza della sede inglese (in particolare chimica e metallurgia): il contenzioso su brevetti farmaceutici e chimici è quello più rilevante, se non numericamente, di sicuro per impatto sul mercato e ampiezza dei relativi procedimenti; quello sui brevetti metallurgici è da sempre tipico del tessuto industriale tradizionale italiano. Milano ha peraltro già individuato la sede della propria Divisione Locale della UPC, e non avrebbe difficoltà ad individuare una più spaziosa sede adatta – anche quanto a prestigio – ad ospitare la Divisione Centrale: l’intero sito dell’Expo 2015, di cui rimangono in piedi numerose costruzioni, è destinato a polo scientifico-tecnologico e ben potrebbe ospitare la Corte in uno dei suoi nuovissimi edifici.
La Presidente non prevede tuttavia tempi brevi per risolvere la questione, a meno che la Gran Bretagna non decida di procedere normalmente alla ratifica (cosa non troppo improbabile, visto che è sempre stata in prima linea nel portare avanti il sistema del brevetto unitario e della UPC). In ogni caso, la dottoressa Tavassi sottolinea l’importanza che l’Italia proceda quanto prima alla ratifica, che non c’è motivo di rimandare: questo le consentirebbe tra l’altro una posizione di maggior forza nelle trattative future e quindi – aggiunge chi scrive – maggiori chances di avere la meglio nell’eventuale confronto con gli altri candidati a sostituirsi a Londra.