Gianni Rivera contro Telecom: gli annunci in sovrimpressione sui video in YouTube possono ledere i diritti d’immagine di un personaggio famoso

In esito ad una causa che presenta diverse analogie con una precedente che già vedeva protagonista l’illustre ex-calciatore, da noi commentata qui, Gianni Rivera si è visto riconoscere dalla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano la tutela per l’indebito sfruttamento della propria immagine da parte di Telecom Italia.

La controversia era insorta a seguito della pubblicazione su YouTube di messaggi pubblicitari relativi ad un concorso a premi destinato all’utenza mobile della società convenuta, che comparivano in sovrimpressione su alcuni video di vecchie interviste di Rivera, già presenti da anni sulla piattaforma. Rivera sosteneva che, nell’attuare tale campagna pubblicitaria senza la sua autorizzazione, la società avesse leso il suo diritto alla riservatezza dei dati personali, il suo diritto d’autore sul contenuto delle interviste in questione e il suo diritto all’immagine.

La società convenuta si era difesa sostenendo, tra l’altro, che l’eventuale illecito non potesse esserle imputato sul piano soggettivo, poiché essa aveva commissionato la campagna a società terza, la quale, a propria volta, si era limitata ad acquistare spazi pubblicitari su YouTube senza decidere il posizionamento finale dei messaggi, ma limitandosi ad indicare le aree tematiche di destinazione (sport, tecnologia e giochi).

Il Tribunale di Milano ha negato che le condotte contestate alla convenuta costituissero violazione della privacy di Rivera o di suoi pretesi diritti d’autore. Relativamente a questi ultimi, ha ritenuto che – posto che di regola, nelle interviste qualificabili come opere autoriali, la qualifica di autore spetta all’intervistatore, e solo eccezionalmente all’intervistato, quando siano le risposte del secondo a conferire all’intervista il grado minimo di creatività necessaria per accedere alla tutela autoriale – le risposte dell’ex calciatore non fossero particolarmente elaborate e non esprimessero creativamente la personalità dell’intervistato.

Il Tribunale ha invece accolto le tesi di Rivera circa la lesione del proprio diritto all’immagine, in applicazione del principio secondo cui l’associazione dell’immagine di personaggi celebri ai messaggi pubblicitari senza il loro consenso è in grado di produrre un indebito vantaggio economico a favore del soggetto che li utilizza; nel caso di specie, secondo il Tribunale, a causa della sovrimpressione del messaggio sul video ritraente l’ex calciatore si creava un’indebita ed univoca associazione tra la sua figura e il messaggio della campagna pubblicitaria, capace di indurre l’utente medio a ritenere che Rivera stesso promuovesse l’acquisto dei relativi servizi attraverso il concorso a premi.

Circa la difesa della convenuta relativa alla pretesa assenza di responsabilità per non aver pre-selezionato i video ai quali i propri messaggi pubblicitari avrebbero dovuto essere associati, il Tribunale ha ritenuto che essa fosse superata dal principio della responsabilità indiretta del committente per il fatto illecito causato dai propri incaricati – qui la società cui era stata commissionata la campagna pubblicitaria – quando vi è un potere direttivo del primo sui secondi, ex art. 2049 c.c. (a modesto parere di chi scrive, questa parte della motivazione non è tuttavia limpidissima sul punto dell’ulteriore relazione negoziale tra l’incaricato della convenuta e la società concessionaria di pubblicità su YouTube). Tale potere direttivo sarebbe stato dimostrato, secondo il Tribunale, dalla cessazione dell’abbinamento tra gli annunci e i video ritraenti l’attore a seguito di diffida del primo.

Avendo accolto nei limiti descritti le domande dell’attore, il Tribunale ha inibito la convenuta – che come detto aveva comunque già provveduto spontaneamente a eliminare l’associazione tra i propri messaggi e i video di Rivera – dalla prosecuzione dell’illecito, fissando una penale per ogni giorno di violazione dell’obbligo, e l’ha condannata al risarcimento dei danni. Questi ultimi sono stati calcolati utilizzando il criterio del “prezzo del consenso”, dedotto da una transazione stipulata con terzi depositata in giudizio dallo stesso attore, nella quale si applicava una royalty giornaliera; essa è stata semplicemente moltiplicata dai giudici milanesi per i giorni di durata della campagna pubblicitaria contestata.

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Il “Grand Tour” della Cassazione in materia di danno patrimoniale e morale da violazione del diritto d’autore

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Il Tribunale di Milano su “problem and solution approach” e risarcimento del danno