Entra in vigore il Regolamento UE sulle modalità di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario di un alimento
Lo scorso 1° Aprile è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 775/2018, recante le modalità di applicazione dell’art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Quest’ultima disposizione stabilisce che, quando è indicato il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento ed esso non coincida con quello dell’ingrediente primario[1], dev’essere riportato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario o, in alternativa, dev’essere specificato che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello del relativo alimento.
Le concrete modalità di attuazione di tali obblighi informativi sono stabilite per l’appunto dal Regolamento n. 775/2018, che trova applicazione ogniqualvolta sia indicato il luogo di origine di un alimento (diverso dal luogo dell’ingrediente primario) «attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche».
In tale ipotesi, il paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario può essere indicato mediante:
riferimento ad una determinata zona geografica, come, a titolo esemplificativo, «UE» o «non UE» ovvero riferimento ad uno Stato membro dell’UE, ad uno Stato terzo o ad una determinata regione o altra zona geografica al loro interno, purché ben chiara per il consumatore informato;
inserimento di una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o formulazioni che possano avere un significato analogo per il consumatore.
In ogni caso, le indicazioni sull’origine dell’ingrediente primario devono rispettare i medesimi requisiti dimensionali previsti dall’art. 13, par. 2, del Regolamento n. 1169/2011: in sostanza, devono essere predisposte in caratteri la cui parte mediana sia di almeno 1.2 mm. Inoltre, tali indicazioni dovranno comparire nello stesso campo visivo di quelle sul paese di origine o sul luogo di provenienza dell’alimento e, nel caso in cui siano composte da parole, dovranno essere composte da caratteri la cui parte mediana sia pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento n. 775/2018 le diciture usuali e generiche che indicano sì l’origine di un prodotto, «ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza dell’alimento» (art. 1, par. 1): si pensi, in tal senso, a denominazioni come “insalata russa”, “spaghetti alla bolognese” o “pesto alla genovese”.
Infine, il Regolamento n. 775/2018 non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi dei Regolamenti n. 1151/2012 e n. 1308/2013 in materia di DOP e IGP, n. 110/2008 sulle bevande spiritose e n. 251/2004 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, alle indicazioni geografiche tutelate in virtù di accordi internazionali, né ai marchi registrati, laddove questi costituiscano un’indicazione di origine del prodotto (art. 1, par. 2). In tali casi, il legame tra l’origine geografica e le caratteristiche del prodotto resta perciò disciplinato da disposizioni ad hoc.
[1] L’ingrediente primario è definito come: «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa» (art. 2, par. 2, lett. (q) del Reg. n. 1169/2011).