È configurabile il reato di appropriazione indebita di un dato informatico: Cass. n. 11959/2020
Con la Sentenza n.11959/2020 del 10 aprile 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che il dato informatico dev’essere considerato, a fini penalistici, una cosa mobile suscettibile di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p.
La vicenda alla base della decisione trae origine dalla condotta di un dipendente di una società di telecomunicazioni il quale, nel presentare le dimissioni da tale società per essere assunto da un’azienda operante nel medesimo settore, aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato, senza traccia dei file originariamente esistenti. Ciò aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale; in aggiunta, i file in questione erano stati poi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato sul pc da lui utilizzato nella nuova azienda, ciò che aveva suggerito che egli si fosse illegittimamente impossessato dei file dell’ex datore di lavoro.
Nel Giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino aveva condannato l’imputato per il reato di danneggiamento di sistema informatico di cui all’art. 635 quater c.p. Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 635 quater, affermandone invece la responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 c.p.
Con ricorso per Cassazione, l’imputato aveva lamentato la violazione di legge, in riferimento all’art. 646 c.p., per aver la Corte d’Appello ritenuto erroneamente che i dati informatici fossero suscettibili di appropriazione indebita: secondo il ricorrente, invece, non potendo essi essere qualificati come cose mobili, nemmeno potevano essere oggetto di tale reato che richiede l’appropriazione di “denaro o cosa mobile altrui”.
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione preliminarmente rileva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la particolare natura del documento informatico costituisce un ostacolo alla realizzazione del reato in questione. Tale giurisprudenza trova fondamento su ragioni di ordine letterale: l’art. 646 c.p. individua infatti l’oggetto materiale della condotta nel denaro o altra cosa mobile; quest’ultimo concetto non trova una definizione nell’ordinamento penale, salvo quanto stabilito dall’art. 624 relativo al reato di furto, che al comma 2 equipara alle cose mobili l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economicamente valutabile. La definizione dei contorni della nozione è perciò rimessa all’interprete e, secondo l’opinione prevalente, essa sarebbe caratterizzata dalla necessità che la cosa «sia suscettibile di fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che a sua volta possa spostarsi da un luogo all’altro o perché ha l’attitudine a muoversi da sé oppure perché può essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorché non mobile ab origine, resa tale da attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione».
Poste queste premesse, la Corte decide tuttavia di discostarsi dall’orientamento maggioritario, sulla base di diverse considerazioni. Secondo il ragionamento della Corte, considerata la nozione comunemente accolta di file, inteso quale insieme di dati, elaborati ed archiviati su supporti di memorizzazione, va ritenuto che anch’esso abbia una dimensione fisica costituita dalla grandezza (misurabile) dei dati che lo compongono. Perciò, prosegue la Corte, non è condivisibile l’opinione maggioritaria, secondo cui il file non avrebbe i caratteri di fisicità propri della cosa mobile.
Tuttavia, resterebbe assente la capacità di materiale apprensione del file in sé considerato, ovvero a prescindere dall’apprensione di un supporto digitale che lo contenga. Secondo la Corte, però, tale requisito, ritenuto tradizionalmente necessario per qualificare l’oggetto come “cosa mobile” suscettibile di sottrazione o di appropriazione, avrebbe ormai perso peso, viste le attività che l’uomo può svolgere attraverso gli strumenti informatici: in particolare, il file può essere trasferito da un supporto all’altro, circolare attraverso la rete internet nonché essere custodito in ambienti virtuali. Tali caratteristiche confermerebbero che anche un file può formare oggetto delle condotte di sottrazione o di apprensione. e che esso va comunque considerato una cosa mobile ai sensi dell’art. 646 c.p.
Per questi motivi, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui «i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”».