E’ arrivato il regolamento europeo sull’etichettatura degli alimenti
Lo scorso 22 novembre è stato pubblicato il Regolamento CE n. 1169/2011 sulle etichette alimentari, che stabilisce le informazioni obbligatorie da indicare nelle etichette e confezioni dei cibi ai fini di “ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione“.
Il Regolamento, che entrerà in vigore negli Stati membri a partire dal 13 dicembre 2014, si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; quanto all’oggetto, esso si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. (…)
Le informazioni obbligatorie da indicare sugli alimenti (ovvero sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, se imballati) includono in particolare la denominazione dell’alimento, l’elenco e quantità degli ingredienti, eventuali ingredienti che provochino allergie o intolleranze, la data di scadenza, le modalità di conservazione, l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione), una dichiarazione nutrizionale nonchè, in alcuni casi, il paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento.
Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo dato, l’art. 26 del Regolamento specifica che il luogo di origine deve essere obbligatoriamente indicato tra l’altro nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine reale dell’alimento. In aggiunta, qualora il luogo d’origine dell’alimento così indicato sia diverso dal luogo di origine del suo ingrediente primario, sarà necessario indicare anche il paese di origine dell’ingrediente primario o comunque specificare che esso è diverso da quello dell’alimento.