La peculiarità della descrizione inaudita altera parte nel diritto industriale

(Articolo pubblicato su Diritto 24)

La descrizione inaudita altera parte è un caso a sé nel panorama dei provvedimenti urgenti tipici del diritto processuale industrialistico. Lo ribadisce una recente ordinanza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano (ordinanza del 28.12.2013, R.G. 71667/2013).

La società ricorrente, titolare di un brevetto europeo relativo a elementi micromeccanici, che sospettava fosse violato da un procedimento utilizzato dalla società resistente, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l’emissione di un decreto che autorizzasse la descrizione “a sorpresa” del processo industriale in questione presso le strutture aziendali della seconda; e aveva, come di consuetudine, eseguito il provvedimento per il tramite di un ufficiale giudiziario assistito da un consulente tecnico nominato d’ufficio.

Alla rituale udienza di conferma del provvedimento, tuttavia, i difensori della resistente avevano chiesto che l’intera procedura fosse posta nel nulla, eccependo l’invalidità e l’inefficacia del brevetto azionato, la non-interferenza in ogni caso del procedimento descritto con l’ambito di tutela del brevetto stesso, e la carenza del periculum in mora, per essere la ricorrente da lungo tempo a conoscenza del procedimento in asserita contraffazione.

Non solo: i difensori della resistente avevano anche contestato la presenza alle operazioni di due rappresentanti della parte ricorrente, la cui partecipazione non era stata autorizzata dal giudice; ed anche per questa via avevano invocato la revoca della descrizione o, in subordine, l’immediata secretazione di tutti gli atti fino alla fase istruttoria del giudizio di merito.

Il Tribunale di Milano è stato tuttavia di diverso avviso, e ha deciso di convalidare la descrizione, confermando così l’utilizzabilità delle prove acquisite tramite di essa.
La premessa sottostante alla decisione milanese è la finalità peculiare della descrizione, che è quella di acquisire e conservare la prova ai fini della causa di merito; in altre parole, il vero oggetto del procedimento di descrizione, a differenza che negli altri procedimenti cautelari, è il mezzo di prova, più che il diritto.

In quest’ottica, si legge nella motivazione dell’ordinanza, eccezioni relative alla validità o efficacia del brevetto a tutela del quale si chiede la descrizione (ma considerazioni analoghe si potrebbero fare per i marchi o i modelli) non troverebbero spazio, a meno che non siano ictu oculi evidenti – il che nel caso di specie, secondo il giudice, non si sarebbe verificato. Assumerebbe rilievo preminente, viceversa, l’astratta rilevanza delle prove descritte per il futuro giudizio di merito, che nella fattispecie il giudice ha ritenuto sussistere.

Anche sotto il profilo del periculum, d’altro canto, ciò che rileverebbe in tema di descrizione sarebbe l’effettiva necessità della stessa rispetto al fine di acquisire e/o salvaguardare la prova, con riguardo sia alla circostanza che tale prova si trovi nella sfera di disponibilità della resistente, sia alla possibilità di sua alterazione o dispersione.
A quest’ultimo proposito, il giudice milanese ha osservato come, nel caso specifico “…. la conoscenza attraverso altre fonti di informazioni del processo (omissis) non esclude la necessità di acquisire la prova della dedotta contraffazione attraverso la descrizione, poiché solo essa consente di stabilire con certezza l’attuale concreta utilizzazione da parte della ricorrente e le modalità di attuazione del procedimento, conservando la prova acquisita.”

Come sopra anticipato, l’ordinanza ha dovuto anche risolvere la questione della presenza alle operazioni di descrizione, contestata dalla società resistente, di soggetti non autorizzati. La violazione, effettiva o temuta, di segreti aziendali della parte resistente è, in verità, una delle questioni più ricorrenti in procedimenti di questo tipo.

Ebbene, il giudice milanese ha, sì, riconosciuto che le parti non erano autorizzate a partecipare tramite propri rappresentanti alla descrizione, riservata ai soli legali e ai tecnici, com’è invece avvenuto; ma ha ritenuto che questa violazione delle modalità di esecuzione del provvedimento non determinasse la nullità della descrizione o l’illiceità della prova raccolta.

Quest’ultima sanzione, si legge in ordinanza, sarebbe determinata solo dalla violazione di norme che tutelano valori di rango costituzionale, e la partecipazione di soggetti non autorizzati alla descrizione, di per sé, non comporterebbe una violazione di questo genere. La segretezza delle eventuali informazioni riservate resterebbe assicurata dalle norme che ne puniscono l’utilizzo abusivo, se e quando questo occorre, mentre non sarebbe prevista alcuna sanzione, neppure solo processuale, per la mera partecipazione alla loro eventuale acquisizione da parte di soggetti non legittimati.

Si tratta della parte probabilmente più interessante dell’ordinanza, che, per il resto, non si discosta da principi già in precedenza espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni specializzate italiane in tema di descrizione.

Nella fattispecie, il giudice milanese ha anzi ritenuto che non sussistessero nemmeno i presupposti per una semplice secretazione dei documenti acquisiti fino alla fase istruttoria della causa di merito, motivando sul punto che essa avrebbe comportato l’impossibilità per la ricorrente di valutare gli esiti della descrizione al fine dell’instaurazione del giudizio di merito.
Ha, invece, ritenuto sufficiente disporre il divieto di estrazione di copia degli atti della descrizione e di riproduzione del loro contenuto nel giudizio di merito, finché il giudice istruttore di quest’ultimo non ne disponga l’acquisizione agli atti, ricordando espressamente i doveri di segretezza rispetto alle informazioni ivi acquisite che incombono sulle parti, i rispettivi procuratori e consulenti, e chiunque ne sia venuto a conoscenza per avere preso parte al procedimento.

Nel complesso, sembra che si possa dire che l’ordinanza qui commentata costituisca un precedente di favore rispetto all’uso della descrizione nel campo dei diritti di proprietà industriale e quindi, in ultima analisi, un precedente favorevole per i titolari di diritti.

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