Coronavirus: rinvio delle scadenze relative ai diritti di proprietà intellettuale
Diritti nazionali (aggiornamento al DL n. 23/2020 e ai provvedimenti UIBM del 14.04.2020):
i termini dei procedimenti avanti all’UIBM sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, senza bisogno di fare istanza;
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi fino al 15 giugno 2020;
i termini per le richieste di agevolazioni previste dagli attuali bandi UIBM in materia di disegni, marchi e brevetti sono prorogati rispettivamente al 27 maggio (bando Disegni +4), 10 giugno (bando Marchi +3) e 20 maggio (bando brevetti/POC).
Marchi e disegni europei (aggiornamento alla decisione EUIPO no. EX-20-04 del 29.04.2020):
i termini per gli atti da compiersi avanti all’EUIPO che scadono tra il 9 marzo e il 17 maggio sono prorogati fino al 18 maggio, senza bisogno di fare istanza. Tuttavia, le parti possono adempiere ai loro obblighi procedurali prima della scadenza del termine esteso, nel qual caso il procedimento continuerà senza bisogno di attendere il 18 maggio;
la proroga di cui sopra copre anche i termini per il pagamento di tasse, per i rinnovi, per le opposizioni a registrazioni altrui; non copre invece il termine per l’impugnazione avanti al Tribunale UE.
Brevetti europei (aggiornamento alla comunicazione EPO del 01.05.2020):
i termini per gli atti da compiersi avanti all’EPO che scadono dal 15 marzo in poi sono prorogati fino al 2 giugno. Ciò vale anche per le domande internazionali ai sensi del PCT;
per i termini scaduti prima del 15 marzo, è possibile ottenere che sia considerato valido un atto intempestivo dimostrando che nei dieci giorni precedenti la scadenza non si è potuto adempiere a causa di circostanze eccezionali, purchè l’adempimento sia posto in essere entro 5 giorni dal venir meno di tali circostanze (regola 134(5) CBE).
Marchi e disegni internazionali (aggiornamento alle comunicazioni informative OMPI n. 5/2020 e 7/2020):
è possibile ottenere che sia considerato valido dall’OMPI un atto intempestivo dimostrando che non si è potuto adempiere per problemi nei servizi postali o nelle comunicazioni elettroniche, purchè l’adempimento sia posto in essere entro 5 giorni da quando l’adempimento è tornato possibile;
quando un ufficio nazionale è chiuso, i termini che riguardano atti da compiere davanti allo stesso (es. risposte a provisional refusals) vengono prorogati automaticamente fino al successivo giorno di riapertura.
Elena Martini – elena.martini@martinimanna.com