Brevetto Unitario Europeo: la Corte di Giustizia respinge entrambi i ricorsi avanzati dalla Spagna
Con due recentissime sentenze – nelle cause C-146/13 e C-147/13 – la Corte di Giustizia Europea ha posto definitivamente fine alle speranze della Spagna di ottenere l’annullamento dei regolamenti UE n. 1257/2012 del Parlamento europeo e n. 1260/2012 del Consiglio d’Europa in materia di brevetto unitario europeo.
Le relative domande – proposte dal Governo spagnolo nel 2013 – sono state infatti integralmente rigettate dalla Corte, la quale, in sede di motivazione, ha sostanzialmente accolto le ragioni espresse dall’Avvocato Generale Bot all’interno delle sue conclusioni (peraltro oggetto di nostro precedente commento).
Le principali censure mosse dalla Spagna nei confronti della legittimità dei regolamenti in questione si basavano, tra gli altri, sui seguenti motivi.
Quanto al reg. 1257/2012, in materia di cooperazione rafforzata volta ad istituire il brevetto unitario europeo, in primo luogo, Madrid sosteneva che questo violasse i valori dello Stato di diritto, nella misura in cui il procedimento amministrativo preordinato alla concessione di tale brevetto non prevedrebbe un controllo giurisdizionale in grado di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti fondamentali.
In aggiunta, denunciava la mancanza di fondamento giuridico del regolamento impugnato (ritenendolo in contrasto con l’art. 118 (1) del TFUE) dal momento che questo non individuerebbe gli atti attraverso i quali il brevetto unitario europeo garantisce protezione e in quanto farebbe illegittimamente rinvio alla normative nazionali di riferimento applicabili, venendo così meno al principio della protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione.
Ancora, con riferimento alla questione circa il regime di traduzione, la Spagna sosteneva che la scelta delle sole tre lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco), ad opera del reg. 1260/2012, ledesse il principio di non discriminazione fondata sulla lingua, poiché tale previsione comporterebbe disparità di trattamento fra coloro che comprendono queste lingue e chi, diversamente, è obbligato a sostenere costi ulteriori di traduzione dei documenti relativi al brevetto unitario europeo.
Ad ogni modo, la Corte ha specificamente confutato ognuno di questi rilievi e ha conseguentemente respinto entrambi i ricorsi spagnoli.
Con riguardo al primo motivo, i Giudici hanno evidenziato come, avendo la tutela unitaria conferita al brevetto natura meramente accessoria, il regolamento contestato non può incidere sull’uniforme applicazione del diritto dell’Unione dal momento che “si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall’UEB (l’Ufficio Europeo dei Brevetti) ai sensi delle disposizioni della CBE (Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei) può, su richiesta del suo titolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario, dall’altro a definire tale effetto unitario”, senza avere “lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinare non già da diritto dell’Unione, ma unicamente dalla CBE”.
Quanto, invece, al presunto contrasto del regolamento in questione con l’art. 118 (1) TFUE (suo astratto fondamento giuridico) la Corte evidenza come sia lo scopo che il contenuto del reg. 1257/2012 condividano la ratio alla base dell’art. 118 (1) TFUE. Ciò è facilmente verificabile dal momento che è lo stesso considerando 4 di detto regolamento a prevedere espressamente “la necessità di migliorare il livello della tutela brevettuale rendendo possibile alle imprese l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e delle complessità, a beneficio delle imprese di tutta l’Unione”, e dal momento che “l’individuazione di un unico diritto nazionale applicabile nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (…) – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente –permette di garantire il carattere uniforme della protezione così conferita”; uniformità che non viene in alcun modo scalfita dal fatto che il regolamento impugnato non indichi gli atti contro cui il brevetto unitario europeo garantisce tutela.
Circa, infine, la questione sulla presunta discriminazione in materia di regime di traduzione, la Corte afferma che, pur essendo innegabile che il regolamento (1260/2012) operi un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione, questo è certamente proporzionale, adeguato e non oltrepassa lo scopo – legittimo – sulla cui base è stata operata la scelta linguistica contestata: ossia l’esigenza di “rendere più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l’accesso al brevetto unitario europeo ed al sistema brevettuale in generale”. Alla luce di ciò, non è ravvisabile alcuna discriminazione fondata sulla lingua. Anzi, è da apprezzare il fatto che il regolamento in questione abbia previsto meccanismi favorevoli agli Stati membri che non conoscono una delle tre lingue ufficiali dell’Unione: il rimborso dei costi di traduzione entro un determinato massimale per le piccole e medie imprese che richiedano la tutela brevettuale in lingue diverse da quelle ufficiali ne è un esempio.