Arriva la tanto attesa decisione della Corte di Giustizia UE sui disegni e modelli registrati
E’ arrivata lo scorso 20 ottobre la tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in materia di disegni e modelli registrati, nella vertenza (C‑281/10 P) relativa al disegno comunitario ritraente un gettone “pog” (gioco per bambini spesso regalato a fini promozionali) registrato dalla PepsiCo Inc. avanti all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato interno (UAMI). Contro tale modello la Grupo Pomer aveva presentato domanda di dichiarazione di nullità fondata su un anteriore disegno comunitario registrato che avrebbe fatto venire meno i requisiti di novità e carattere individuale del successivo modello PepsiCo. La domanda di Grupo Pomer era stata alla fine accolta dal Tribunale dell’Unione Europea, la cui decisione è stata appellata da PepsiCo avanti alla CGUE dando origine alla pronuncia in esame.
Ma vediamo innanzitutto la normativa di riferimento: secondo l’art. 4 del regolamento CE n. 6/2002, “Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale“, requisiti in mancanza dei quali il disegno può essere dichiarato nullo. L’art. 5 precisa che un disegno/modello si considera “nuovo” quando nessun disegno/modello “identico” è stato precedentemente divulgato al pubblico, ove per “identico” si intende un disegno/modello le cui caratteristiche differiscono da quello successivo solo “per dettagli irrilevanti“. L’art. 6 precisa invece che il disegno/modello ha “carattere individuale” quando “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico” in precedenza; nel compiere tale valutazione, va peraltro preso in considerazione il margine di libertà di cui gode l’autore, rispetto al tipo di prodotto disegnato, nel realizzare il disegno/modello. (…)
La CGUE coglie l’occasione per precisare alcuni elementi non definiti dalla normativa, primo fra tutti il concetto di “utilizzatore informato” che secondo la Corte costituisce “una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato“.
Per quanto attiene al suo livello di attenzione, poi, da un lato l’utilizzatore informato “non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi“, dall’altro “non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto“. Si tratta invece, dice la CGUE, di un soggetto che, “senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza“.
Per verificare se il disegno/modello ha carattere individuale, ovvero suscita nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa rispetto ai disegni/modelli anteriori, va peraltro tenuto conto del fatto che l’utilizzatore informato se possibile procederà ad un confronto diretto dei disegni/modelli di cui trattasi; tuttavia, dice la Corte, in alcuni casi tale confronto diretto non sarà possibile, per cui in tali casi egli procederà ad un confronto indiretto, basandosi sul suo ricordo (imperfetto) dei disegni/modelli anteriori.
La CGUE precisa altresì che, nell’operare il confronto tra due modelli/disegni per verificare se il successivo è dotato del requisito di carattere individuale, è possibile “prendere in considerazione, in sede di valutazione dell’impressione generale dei disegni o modelli di cui trattasi, i prodotti effettivamente commercializzati che corrispondono a tali disegni o modelli“, oltre ai disegni/modelli descritti e rappresentati nelle rispettive domande di registrazione.
All’esito della sua decisione, la CGUE ha quindi confermato la sentenza emanata dal Tribunale dell’Unione Europea, secondo la quale le differenze esistenti tra i due modelli in questione sono “insufficienti affinché il disegno o modello contestato produca, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore“. Qui la decisione completa, in cui è possibile vedere i due disegni oggetto di confronto.