Adottato il Regolamento AGCOM a tutela del copyright sul web
Con delibera n. 680/13/CONS dello scorso 12 dicembre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha adottato all’unanimità il testo finale del proprio “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” (il “Regolamento”), volto a contrastare la diffusione di contenuti in violazione di copyright sia online che sui “servizi di media audiovisivi” di cui al D.Lgs. n. 177/2005. Il testo ricalca in gran parte lo Schema di Regolamento adottato con delibera n. 452/13/CONS che era stato sottoposto dall’AGCOM alla consultazione pubblica avviata lo scorso luglio (di cui avevamo già parlato qui e qui in questo blog). Tuttavia, in seguito alle osservazioni dei soggetti interessati emerse in tal sede e al confronto con la Commissione Europea, l’AGCOM ha apportato alcune modifiche al testo di partenza, rinviando altresì al 31 marzo 2014 la data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Entrando nel dettaglio delle modifiche, ai sensi dell’art. 5 l’AGCOM interviene sempre ad istanza del titolare del diritto d’autore (il “Titolare”) che, tuttavia, dovrà inviare le proprie segnalazioni direttamente all’AGCOM, senza dover prima inoltrare una richiesta di rimozione dei contenuti illeciti al gestore del sito, come invece previsto nella precedente formulazione (art. 6 comma 1). Successivamente, qualora ravvisi i presupposti per l’avvio del procedimento, l’AGCOM ne comunicherà l’avvio non solo ai provider di mere conduit o di hosting ma anche, se rintracciabili, all’uploader (“ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o torrent ovvero altre forme di collegamento”) e al gestore del sito (polui “che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi”) informandoli della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta di rimozione del Titolare (ciò che comporta l’archiviazione della pratica) e di presentare controdeduzioni (art. 7).
Qualora tali soggetti non rimuovano spontaneamente i contenuti in violazione, l’iter prosegue con la trasmissione degli atti alla Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità (la “Commissione”) che, una volta accertata la violazione, può adottare uno dei seguenti ordini, a seconda delle circostanze previste all’art. 8: i) nell’ipotesi in cui il sito che mostra contenuti illeciti sia ospitato su un server ubicato in Italia, di norma la Commissione ordina agli hosting provider di provvedere alla “rimozione selettiva” dei contenuti, i.e. l’eliminazione dal sito dei contenuti in violazione, o del collegamento agli stessi attraverso link o torrent. Per violazioni su larga scala, in questi casi la Commissione può anche ordinare la “disabilitazione dell’accesso” ai contenuti incriminati; ii) nell’ipotesi in cui il sito che mostra i contenuti illeciti sia ospitato su un server fuori dall’Italia, la Commissione può ordinare ai provider che svolgono attività di semplice trasporto (mere conduit) la disabilitazione dell’accesso al sito. Qualora venga ordinata la disabilitazione, inoltre, la Commissione ordina ai provider di predisporre il reindirizzamento automatico verso una diversa pagina web di tutte le richieste di accesso a quella recante i contenuti in violazione.
Quanto ai tempi, la procedura è stata accelerata nel nuovo testo, in quanto la Commissione deve ora adottare i provvedimenti di rimozione entro 35 giorni (non più 45) dalla ricezione dell’istanza del Titolare. Viene poi mantenuta la procedura abbreviata per violazioni particolarmente gravi o estese che, tuttavia, rispetto alla precedente versione, lascia più tempo ai provider per ottemperare agli ordini dell’AGCOM: la Commissione ha infatti dodici giorni per decidere (anziché dieci) e il provider due giorni (anziché uno) per eseguire l’ordine (art. 9). Inoltre, a differenza del precedente testo, il computo di tali termini avviene tenendo conto solo dei giorni lavorativi (art. 16).
Infine, il testo definitivo aggiunge una specificazione alla definizione di “opera digitale” tutelata dal Regolamento, precisando che tale nozione include anche “i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore” che non erano stati espressamente citati nella precedente formulazione.
In generale, il provvedimento resta volto al contrasto della pirateria massiva, non estendendosi agli utenti finali che fruiscono di contenuti in modalità downloading o streaming, né alle applicazioni e ai programmi peer-to-peer (art. 2 comma 3). Il Regolamento mantiene altresì la sua struttura iniziale costituita da una prima parte dedicata alle misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali e da una seconda relativa alle procedure di tutela del diritto d’autore online e, a seguire, sui servizi di media. Resta inoltre confermata la natura alternativa di tale strumento rispetto all’intervento dell’Autorità giudiziaria: nel caso in cui sia in corso un procedimento dinanzi a quest’ultima per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, infatti, il procedimento dinanzi all’AGCOM non può essere promosso (art. 6 comma 3). Allo stesso modo, qualora il Titolare adisca l’Autorità giudiziaria nel corso del procedimento già aperto dinanzi all’AGCOM, quest’ultimo viene immediatamente archiviato (art. 7 comma 7).