Legge antipezzotto: anche il Senato approva

Approvato all’unanimità il disegno di legge contro la pirateria online, che aveva già ottenuto il via libera della Camera lo scorso 22 marzo.

Il testo approvato tutela e promuove “la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale”, assicurando “alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno”.

Il provvedimento contiene una serie di concrete e agili misure per reprimere la diffusione illegale di contenuti protetti dal diritto d’autore su web.

Ecco qui di seguito riassunti alcuni dei punti principali del disegno di legge approvato:

·         Blocco degli indirizzi IP

L’AGCOM ora avrà potere di ordinare ai prestatori di servizi, compresi gli access provider, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente non solo mediante il blocco della risoluzione Domain name system (DNS) dei nomi di dominio (come un sito www.esempio.com), potere già previsto dall’attuale regolamento AGCOM, ma anche mediante il blocco di indirizzi IP (un codice numerico che identifica un sito). L’ordine può essere esteso ad ogni ulteriore futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain) che consenta l’accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi.

In questo modo, gli ordini di blocco divengono molto più efficaci. Il blocco del solo DNS è infatti facilmente “bypassabile” (attraverso, appunto, l’accesso tramite indirizzo IP): per tale ragione sino ad oggi gli ordini di blocco DNS venivano aggirati facilmente dai pirati.

·         Blocco urgente in via cautelare

Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta (come, ad esempio, gli eventi sportivi live), le prime visioni ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l’Autorità – su istanza del titolare dei diritti (o di suo licenziatario o mandatario) – può adottare un provvedimento cautelare con procedimento abbreviato senza contraddittorio. Nei casi di trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima.

Il provvedimento di disabilitazione viene notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito internet o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi sono tenuti ad eseguire il provvedimento entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.

·         Invio atti alla Procura e inasprimento delle pene

Il disegno di legge approvato prevede poi l’obbligo per l’AGCOM di trasmettere alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, dando inizio a un’informativa di reato. Sono state poi inasprite le pene sia per chi crea i siti pirata (“chiunque abusivamente esegue […] la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita” a fine di lucro), che sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493, che per gli utilizzatori dei servizi illeciti (ovvero chi  acquista il pezzotto o qualsiasi abbonamento non autorizzato), che saranno puniti con una sazione pecuniaria pari a 5.000 euro.

·         Richiesta di informazioni agli istituti di credito

Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, il disegno di legge prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti.

·         Tavolo tecnico

L’AGCOM avrà a disposizione 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (ancora in fase di promulgazione) per modificare il proprio regolamento tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013) e creare un tavolo tecnico aperto alle società delle telecomunicazioni e all’Agenzia per la Cybersicurezza al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire gli oscuramenti previsti dalla legge.

 L’obiettivo è rendere il nuovo sistema operativo a partire dall’inizio del 2024.

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