Arriva la direttiva sull’uso delle opere orfane

Lo scorso 27 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (UE) la direttiva 2012/28/UE “su taluni utilizzi consentiti di opere orfane“. Al suo interno viene regolamentato in particolare l’utilizzo da parte di biblioteche, archivi, musei e altre organizzazioni pubbliche (le “Organizzazioni”), delle opere orfane – libri, film, musiche – lì conservate, ovvero delle opere per le quali nessun titolare dei diritti d’autore viene individuato o comunque rintracciato al termine di una “ricerca diligente”.

Il problema delle opere orfane nasce dal fatto che, come è noto, la normativa a tutela del diritto d’autore impone il consenso preventivo dei titolari dei diritti per la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico di un’opera o di altro contenuto protetto. Nel caso delle opere orfane, tuttavia, non è possibile ottenere tale consenso preventivo, poichè si tratta di opere il cui titolare è ignoto o non rintracciato. La nuova direttiva interviene quindi consentendone la diffusione e la riproduzione a vario titolo (digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione etc…) da parte delle Organizzazioni, alle condizioni ivi prescritte. (…)

In particolare, secondo quanto afferma l’art. 1 della Direttiva, deve trattarsi di opere che siano protette dal diritto d’autore, di prima pubblicazione o trasmissione o, se mai pubblicate / trasmesse, rese accessibili al pubblico da parte delle Organizzazioni con il consenso degli autori, se si può presumere che questi acconsentirebbero agli usi previsti dalla Direttiva. L’utilizzo è inoltre subordinato a una preventiva “ricerca diligente” da parte delle Organizzazioni che consenta di classificare effettivamente l’opera come orfana. Nell’ipotesi in cui un’opera abbia diversi titolari, non tutti identificati, è consentito alle Organizzazioni il suo utilizzo, a condizione che i titolari “noti” diano la loro autorizzazione per quanto riguarda i diritti da loro detenuti (art. 2). Inoltre, il nome degli autori individuati andrà comunque sempre indicato in qualsiasi uso dell’opera orfana.

Quanto ai profili economici, le Organizzazioni possono ottenere guadagni dall’utilizzo delle opere orfane, ma al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione e messa a disposizione delle medesime. Inoltre, nel caso in cui i titolari non identificati rivendichino i diritti sull’opera in un secondo tempo e venga quindi revocato lo status di opera orfana, detti titolari avranno diritto a un equo compenso per lo sfruttamento della loro opera.

Gli Stati membri hanno ora a disposizione due anni per recepire la direttiva in materia, a cui dovranno allinearsi entro il 29 ottobre 2014.

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