Yves Saint Laurent contro H&M: il TUE dichiara validi due modelli di borse di YSL

Il Tribunale dell’Unione Europea (TUE), con sentenze del 10 settembre scorso (casi T-525/13 e T-526/13), ha dichiarato validi due modelli comunitari relativi a borsette di titolarità della maison Yves Saint Laurent S.a.S., rigettando i ricorsi proposti dal colosso del fast fashion H&M, che ne lamentava la nullità per mancanza di carattere individuale.

I modelli oggetto dei procedimenti erano stati registrati da YSL il 30 ottobre 2006; successivamente, nel 2009, H&M aveva proposto azioni di nullità contro gli stessi davanti all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), contestandone la carenza di carattere individuale alla luce di un proprio modello comunitario anteriore. Ciononostante, la Divisione Annullamento, prima, così come la Commissione Ricorsi, poi, avevano ritenuto infondate le censure mosse da H&M.

Nello specifico, le decisioni dell’UAMI si basavano sulle seguenti motivazioni: i due modelli contestati avrebbero goduto del carattere individuale di cui all’art. 6 del Reg. CE 6/2002, dal momento che l’impressione generale suscitata dagli stessi nell’utilizzatore informato – identificato, nel caso del mercato di borsette, in una donna particolarmente interessata e attenta – sarebbe stata diversa rispetto a quella generata dal modello anteriore azionato. Infatti, a fronte di caratteristiche certamente comuni tra i due modelli, secondo l’UAMI di scarsa rilevanza, sarebbero state presenti per converso differenze determinanti. Ai fini della decisione veniva considerato anche il grado di libertà dell’autore nell’ideazione dei modelli contestati. Di norma, infatti, vige il principio per cui maggiore è l’ampiezza di questo, meno è probabile che piccole differenze tra i modelli confrontati siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Tuttavia, l’UAMI ha ritenuto che, nel caso di specie, nonostante la riconosciuta ampiezza della libertà autoriale (dati gli scarsi vincoli tecnici che la progettazione di un borsa impone), le differenze esistenti tra i modelli risultassero comunque significative ed evidenti.

Nel 2013, quindi, H&M aveva impugnato tali decisioni davanti al TUE, dolendosi che l’UAMI, da un lato, non avesse adeguatamente tenuto conto dell’elevato margine di libertà a disposizione dell’autore dei modelli YSL ai fini della valutazione del loro carattere individuale, e che, dall’altro, avesse commesso un errore nel considerare le differenze esistenti tra i modelli a confronto idonee a generare impressioni diverse nelle utilizzatrici delle borse.

Circa la prima doglianza, i Giudici hanno ritenuto condivisibile il ragionamento alla base delle decisioni dell’UAMI, evidenziando che “la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi”: ci si riferisce all’esame (i) del “settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato”; (ii) del “grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché del livello di attenzione” dell’utilizzatore informato – che il TUE ha ricordato essere figura intermedia dotata di “un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che i disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, (…) di un grado d’attenzione relativamente elevato”, da intendersi pertanto diversa sia dal consumatore medio normalmente informato che dall’esperto del settore – (iii) del “margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello”; e (iv) del “risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto (dei precedenti tre fattori) e delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato”. In tal contesto, secondo il TUE – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – “il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può «rafforzare» (o, al contrario, attenuare) la conclusione sull’impressione suscitata da ciascun disegno o modello in esame”, ma “non può di per sé determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello”.

Quanto alla seconda doglianza, il TUE – ancora una volta in linea con le precedenti decisioni dell’UAMI – ha riconosciuto che la diversa forma (squadrata quella di YSL, tondeggiante quella di H&M); la struttura differente (la prima apparentemente composta da un unico pezzo di cuoio, la seconda divisa in più parti da alcune cuciture) e le finiture decorative in rilievo presenti solo sulla superficie della borsa H&M potessero essere considerate “significative e quindi tali da influenzare sensibilmente l’impressione generale dell’utilizzatrice informata”. Al riguardo, risultano quindi irrilevanti gli elementi simili propri delle borse a confronto: ossia, il loro contorno superiore e la presenza di manici a forma di cinghia attaccati alle stesse attraverso degli anelli. Senza contare – aggiungono i Giudici – che il comune impiego di manici e anelli non esclude il fatto che la borsa del modello YSL sia destinata ad essere portata solamente a mano, mentre quella del modello H&M vada portata a tracolla; altra differenza che rende di certo diversa l’impressione generale suscitata dai modelli in esame.

Alla luce di tutto quanto sopra il TUE ha, pertanto, riconosciuto carattere individuale ai modelli YSL contestati, ritenendo infondate le ragioni alla base dei ricorsi avanzati da H&M.

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