Una sentenza del Tribunale di Bologna sull’”utilizzatore” informato e le componenti di prodotti complessi

(Trib. Bo, Sez. spec. in materia d’impresa, sentenza n. 1041/2014 del 28/03/2014)

(Articolo pubblicato su Diritto 24)

In un recente giudizio in materia di modelli, il Tribunale di Bologna, sconfessando parzialmente il CTU nominato, ha enunciato alcuni principi interessanti sul concetto di “utilizzatore informato”.

Il giudizio vedeva contrapposte un’azienda produttrice di cucine per uso domestico e un’azienda produttrice di componenti (griglie) per queste ultime. La seconda aveva inviato alla prima una diffida per la pretesa contraffazione di un proprio modello registrato di griglia per piani di cottura, asseritamente incorporato da quella in una propria cucina immessa sul mercato. L’azienda diffidata aveva reagito promuovendo un giudizio per la dichiarazione di nullità, e, in ogni caso, di non contraffazione del modello. La titolare del modello si era difesa chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della contraffazione e la concorrenza sleale, l’inibitoria e il risarcimento dei relativi danni.

Il Tribunale aveva nominato un CTU affinché fornisse un parere sulla validità e la contraffazione del modello. Nel valutare i requisiti di validità e in particolare il “carattere individuale” del modello, il consulente aveva preso a riferimento, quale figura astratta di “utilizzatore informato”, quella del responsabile dell’ufficio acquisti del produttore di cucine; tale soggetto a suo parere, maneggiando (sic) la griglia oggetto di modello e quelle proposte come anteriorità invalidanti, avrebbe sicuramente colto delle significative differenze nella sezione del profilato, ragion per cui il modello doveva considerarsi dotato di carattere individuale. Nel valutare la contraffazione, il CTU aveva invece assunto a soggetto di riferimento l’utilizzatore finale, in altre parole la proverbiale “casalinga di Voghera”; quest’ultima, intenta all’acquisto della cucina, non sarebbe stata in grado, secondo il CTU, di intravedere gli elementi di differenziazione tra la componente (la griglia) incorporata in questa e il modello registrato. Il consulente aveva quindi concluso che il modello era valido e contraffatto.

Il Collegio giudicante ha, tuttavia, censurato l’applicazione di questo doppio standard. Dopo una lunga premessa sulla specificità della figura dell’utilizzatore informato e la sua irriducibilità alla figura del consumatore medio e relativo “sguardo d’insieme”, mutuata dal settore dei marchi, il Collegio ha statuito che l’utilizzatore informato non può essere arbitrariamente scisso in due diversi soggetti di riferimento, come aveva fatto il consulente nominato; e che, laddove si debba valutare una componente di un prodotto complesso, l’utilizzatore informato dovrà essere individuato in “colui che intermedia tra le imprese di componentistica ai fini della collocazione del prodotto presso gli operatori che provvedono alla creazione, assemblaggio e vendita del prodotto finale presso il pubblico dei consumatori finali”.

Muovendo da queste basi, il Tribunale ha raggiunto conclusioni difformi da quelle del CTU: a suo parere, infatti, l’(unitario) utilizzatore informato in grado di apprezzare il carattere individuale del modello nel confronto con le anteriorità rilevanti avrebbe, altresì, percepito i tratti distintivi esistenti tra quello e le griglie utilizzate nella cucina dell’attrice (convenuta in contraffazione). Il Tribunale ha, quindi, accolto sia la domanda di accertamento di non contraffazione dell’attrice che quella riconvenzionale di validità del modello della convenuta.

Merita di essere menzionato anche il rigetto della domanda di concorrenza sleale per imitazione servile della griglia, pure proposta in via riconvenzionale dalla titolare del modello. Nel motivare il rigetto – premesso l’inquadramento della domanda nel paradigma della concorrenza sleale per confondibilità – il Tribunale ha osservato che, nel caso discusso innanzi a sé, il prodotto per cui s’invocava tutela (concorrenziale) della forma era incorporato in un prodotto complesso (la cucina dell’attrice) di per sé contraddistinto sul mercato per diffusione e rilevanza del marchio, accuratezza di lavorazione e qualità della componentistica, caratteristiche a fronte delle quali la conformazione della griglia dei fuochi avrebbe perso ogni possibile idoneità caratterizzante, rendendo “di fatto impossibile” ogni confusione per il consumatore finale.

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