Il Tribunale di Milano sulla tutela dell’immagine dell’impresa e della funzione attrattiva del marchio

Il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) ha di recente accolto la richiesta di tutela inibitoria urgente invocata dal Banco di Desio e della Brianza nei confronti della Federcontribuenti, responsabile, secondo il Banco, di aver pubblicato online un articolo gravemente lesivo non solo della sua immagine e reputazione, ma anche del marchio stesso dell’impresa, riprodotto graficamente all’interno dell’articolo in questione. Intitolato “Scandalo Banco Desio: al Tribunale di Roma va in onda il patteggiamento”, secondo la ricorrente il pezzo accostava tendenziosamente all’Istituto di credito le vicende giudiziarie penali di suoi ex dipendenti, restituendone un ritratto di soggetto sistematicamente dedito ad attività criminali.

Assecondando le richieste della ricorrente, il Tribunale ha accordato protezione sia all’immagine e alla reputazione dell’azienda, sia al marchio quale bene giuridico autonomo e distinto, possibile oggetto di tutela allargata anche al di fuori delle più classiche ipotesi legate alla sua identificabilità nel mercato.

Per quanto riguarda la prima questione, il Giudice riconosce l’evidente pregiudizio arrecato dall’articolo all’immagine e alla reputazione della ricorrente ed esclude nel caso in esame la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica sancito dalla Costituzione.  L’articolo non rispetta, infatti, due delle condizioni individuate dalla giurisprudenza in tema di bilanciamento tra diritto di cronaca e di critica e altri diritti: la verità oggettiva (o putativa) delle notizie riportate, e la continenza, che comporta tra l’altro l’astensione dall’uso di frasi tendenziose o offensive. A queste due condizioni, la giurisprudenza ormai più che consolidata aggiunge l’interesse pubblico alla notizia pubblicata (del bilanciamento tra la tutela del diritto di cronaca e, in generale, la tutela della riservatezza e reputazione della persona abbiamo già parlato qui e qui).

In riferimento alla seconda questione, il Giudice rileva come nel caso in esame l’inserimento del logo del Banco di Desio all’interno dell’articolo pubblicato dalla Federcontribuenti cagioni un pregiudizio alla specifica funzione attrattiva e pubblicitaria del marchio, osservando come il marchio debba essere tutelato anche a prescindere da una lesione della sua tradizionale funzione distintiva pro-concorrenziale e, così, contro le aggressioni (alla sua funzione attrattiva) di cui possa essere fatto oggetto “anche da parte di un soggetto non concorrente con il titolare del segno”, come, appunto, nel caso in esame.

Per quanto riguarda il bilanciamento tra i diritti di cronaca e di critica e la tutela del marchio, secondo la giurisprudenza citata dal Giudice di Milano, le prime (cronaca e critica), pur a copertura costituzionale, “non possono estendersi – ove estrinsecate con modalità conformi ai criteri della veridicità e della continenza formale- fino a distruggere tale valore economico” riconosciuto al marchio. Questo vale a maggior ragione nel caso dell’articolo di Federcontribuenti, in cui i criteri sopra elencati non vengono rispettati.

In definitiva, nel caso in esame il giudice ha riconosciuto e accordato tutela inibitoria a due tipi di lesione: quella dell’immagine e della reputazione del Banco, causata dal carattere denigratorio dell’articolo in questione; quella nei confronti del marchio e della sua funzione attrattiva e pubblicitaria, svilita dall’affiancamento dell’immagine del marchio al contenuto diffamatorio dell’articolo.

Indietro
Indietro

Importazione parallela di dispositivi medici: riconfezionamento necessario vs. riconfezionamento “opportunistico”

Avanti
Avanti

Martini Manna accreditato con il S.I.A.C. – Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza