Tribunale di Bologna: niente diffamazione tramite i post su Yahoo! Answers
Con ricorso cautelare depositato avanti al Tribunale di Bologna durante la pausa estiva, il titolare di un noto marchio di trattamenti estetici ha chiesto al Tribunale di ordinare a Yahoo! Italia S.r.l. la cancellazione di alcune pagine dal sito http://it.answers.yahoo.com, posto che queste avrebbero contenuto espressioni diffamatorie nei confronti del marchio in questione. In aggiunta, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato a Yahoo! di identificare gli autori dei contenuti (post) diffamatori,e ha prospettato l’esistenza di una responsabilità in capo a Yahoo! per concorso nell’illecito commesso da questi ultimi, per l’omesso adeguato controlo sui contenuti ospitati e per il rifiuto di togliere i contenuti contestati.
Il ricorso è stato rigettato con ordinanza dell’11 agosto scorso dal Tribunale, che ha rilevato innanzitutto che Yahoo! è un semplice service provider che fornisce un servizio di hosting, ovvero si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza preventiva sugli interventi che vi vengono inseriti, e che in ogni caso nel merito non sussistevano i presupposti per la tutela richiesta. (…)
Il Tribunale, infatti, effettuata la valutazione dei messaggi contestati nel loro complesso, ha concluso per il carattere non diffamatorio degli stessi, in quanto consistenti in giudizi sui servizi e prodotti a marchio della ricorrente contenenti argomenti di fatto a sostegno delle opinioni così espresse. Per tale ragione, ha affermato il Tribunale, “le espressioni denigratorie utilizzate non possono essere qualificate come diffamatorie, ma come legittimo esercizio del diritto di critica, con i toni informali che caratterizzano la comunicazione nei newsgroup“. A maggior ragione, sottolinea poi il provvedimento, è da escludersi che ne risulti un messaggio diffamatorio tenuto conto della presenza anche di commenti positivi ugualmente supportati da dati fattuali.