Secondo la CGUE la vendita di e-books “di seconda mano” costituisce atto di comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29 CE

Con la sentenza del 19 dicembre 2019, Causa C-263/18, la CGUE ha adottato una interessante decisione relativa all’interpretazione degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29 CE in materia di vendita di E-books “di seconda mano”.

La vertenza ha avuto origine dalla controversia insorta tra la Nederlands Uitgeversverbond (NUV) e la Groep Algemene Uitgevers (GAU) – associazioni a difesa degli editori dei Paesi Bassi – contro la società Tom Kabinet, in relazione alla fornitura, da parte di quest’ultima, di un servizio on-line consistente nella vendita di e-books “di seconda mano”. Nel 2015 la Tom Kabinet ha creato il «Toms Leesclub» (Club di Lettura di Tom), i cui membri hanno la possibilità di scambiare e-books acquistati direttamente dalla Tom Kabinet o ad essa donati da parte di altri membri del club. In tale ultima ipotesi, i membri del club, oltre a fornire il link per il download del libro, devono dichiarare di non aver conservato una copia dello stesso.

L’attività di questo mercato digitale ha portato le associazioni NUV e GAU a proporre ricorso dinanzi al Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) al fine di vietare alla Tom Kabinet la messa a disposizione e riproduzione non autorizzate degli e-books dei propri affiliati, ritenendo che le attività in parola costituissero comunicazione al pubblico non autorizzata. Al contrario, la Tom Kabinet ha sostenuto che le attività del Toms Leesclub rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto di distribuzione, soggetto al principio dell’esaurimento (in forza del quale una volta che la copia di un’opera protetta è lecitamente posta sul mercato, il titolare dei diritti non può opporsi alla rivendita di detta copia da parte del suo acquirente), dal momento che gli e-book sono stati venduti nel territorio dell’UE dal titolare del diritto o con il suo consenso.

La Corte di Giustizia UE, in seguito al rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale dell’Aia, ha rilevato che gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29 garantiscono in favore dell’autore di un’opera, rispettivamente, il diritto «di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» e il diritto di «autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

Tali disposizioni devono essere interpretate in senso conforme al Trattato OMPI sul diritto d’autore del 1996. In particolare, dall’interpretazione dell’art. 6 del Trattato OMPI si deduce che il diritto di distribuzione al pubblico ha ad oggetto solamente «copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili». In senso analogo, i considerando 28 e 29 della direttiva 2001/29 stabiliscono che il diritto di distribuzione «include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile»; d’altra parte, l’esaurimento non riguarda la prestazione di servizi, soprattutto se on-line. Inoltre, sebbene la CGUE (Causa C-128/11 Usedsoft) abbia dichiarato che l’esaurimento del diritto distribuzione al pubblico delle copie di programmi per elaboratore, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva 2009/24, operi senza alcuna distinzione quanto alla natura tangibile o intangibile della copia del software, tale disposizione non può applicarsi al di fuori della peculiare materia dei programmi per elaboratore, costituendo la direttiva 2009/24 lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29.

La Corte ricorda inoltre che la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 4 della direttiva 2001/29 dev’essere intesa in senso lato, in modo da ricomprendere al suo interno «tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine».

Nel caso di specie, secondo la CGUE l’attività svolta dalla Tom Kabinet si configurerebbe come «messa a disposizione del pubblico», che ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29, rientra nella nozione più ampia di «comunicazione al pubblico». In particolare, tale attività soddisferebbe i requisiti previsti dall’art. 3 della direttiva 2001/29, «ossia permettere al pubblico interessato di accedere all’oggetto protetto di cui trattasi sia dal luogo sia nel momento da ciascuno individualmente scelto» e consistere in una comunicazione ad un numero indeterminato di potenziali destinatari che costituiscono un pubblico “nuovo” rispetto a quello preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale dell’opera al pubblico.

In merito, la Corte sottolinea che il numero di utenti che può accedere alle opere protette fornite da Tom Kabinet è consistente e indeterminato, dal momento che il Toms Leesclub è aperto all’adesione di qualsiasi interessato e non sono previste misure tecniche «che consentano di garantire che possa essere scaricata un’unica copia di un’opera durante il periodo in cui l’utente di un’opera ha effettivamente accesso a quest’ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest’ultimo».

Tale pubblico è inoltre “nuovo” poiché la messa a disposizione dei libri da parte del club è accompagnata da una licenza di utilizzo che autorizza l’utente che ha scaricato un e-book alla lettura attraverso le proprie apparecchiature e, per tale motivo, la comunicazione al pubblico effettuata dalla Tom Kabinet si rivolge necessariamente ad un pubblico nuovo, non preso in considerazione dai titolari dei diritti.

Alla luce di tali considerazioni, la CGUE ha concluso che «la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29». In ragione di ciò, l’attività del Tom Leesclub, configurandosi come una comunicazione al pubblico non soggetta al principio di esaurimento, rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo di cui all’art. 3 della direttiva 2001/29 e richiede perciò l’autorizzazione dei titolari dei diritti per poter essere lecita.

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