Secondo la CGUE anche il framing può costituire comunicazione al pubblico e deve essere autorizzato dal titolare dei diritti

Con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-392/19), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è tornata ad occuparsi del tema del c.d. framing di opere protette dal diritto d’autore, nell’ambito di una controversia tra una società tedesca di gestione dei diritti d’autore nel campo delle arti visive, la VG Bild-Kunst (di seguito “VG”) e una fondazione per la tutela del patrimonio culturale, la Stiftung PreußischerKulturbesitz (di seguito “SPK”).

In particolare, la SPK gestisce la Deutsche Digitale Bibliothek (“DDB”), una biblioteca digitale per la diffusione della cultura tramite la messa in rete delle istituzioni culturali e scientifiche tedesche. La biblioteca contiene alcuni link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali internet delle singole istituzioni partecipanti e memorizza sul proprio portale solamente le miniature (thumbnails) del materiale originale. La DDB è perciò una “vetrina digitale” dei contenuti protetti che permette agli utenti di essere reindirizzati, tramite appositi link, al sito internet dell’istituzione che mette a disposizione il materiale in questione.

In tale contesto, la VG aveva subordinato la stipulazione, in favore di SPK, di un contratto di licenza d’uso del proprio catalogo di opere, sotto forma di immagini in miniatura, all’approvazione di una clausola con la quale SPK avrebbe dovuto adottare misure tecnologiche di protezione contro il framing, posto in essere da terzi, delle immagini in miniatura dei materiali protetti visualizzate sul sito della DDB. La SPK, tuttavia, ritenendo che tale clausola fosse irragionevole alla luce della disciplina in materia di diritto d’autore, aveva agito dinanzi al Tribunale del Land di Berlino affinché accertasse l’obbligo per la società VG di stipulare il contratto di licenza senza che la SPK fosse obbligata ad attuare simili misure tecnologiche. La domanda, dopo essere stata respinta in primo grado, era stata accolta dal Tribunale Regionale Superiore di Berlino e infine era giunta dinanzi alla Corte Federale di Giustizia. Secondo quest’ultimo giudice l’esito del giudizio dipenderebbe dalla questione “se l’incorporazione tramite framing, nel sito Internet di un terzo, di un’opera disponibile, con il consenso del titolare dei diritti, […] su un sito internet, come quello della DDB, costituisca una comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualora eluda misure di protezione contro il framing adottate dal titolare dei diritti o imposte da quest’ultimo al licenziatario”. In tale ipotesi, infatti, i diritti dei membri della VG potrebbero subire un pregiudizio e di conseguenza quest’ultima sarebbe legittimata a subordinare il rilascio di una licenza all’attuazione di misure tecnologiche di protezione, come quella in esame. Per risolvere tale questione, pertanto, la Corte Federale di Giustizia aveva deciso di sospendere il giudizio e sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE.

Investita della questione, la CGUE rievoca preliminarmente la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 3, par. 1, della direttiva 2001/29. Secondo la CGUE, tale nozione deve essere intesa in senso ampio, nel senso di ricomprendere “qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione e quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione”. Si tratta di una nozione, prosegue la CGUE, che combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di questa ad un pubblico.

In tale contesto, è perciò idoneo a costituire atto di comunicazione di un’opera “qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso ad opere protette”; è inoltre necessario che le opere protette siano comunicate ad un numero indeterminato e considerevole di potenziali destinatari.

Infine, la CGUE rileva che quando un’opera sia già stata resa accessibile al pubblico, per potersi configurare una nuova comunicazione al pubblico, occorre che la comunicazione dell’opera protetta avvenga con modalità tecniche diverse da quelle fino ad allora utilizzate oppure venga effettuata verso un pubblico nuovo, cioè non preso in considerazione dal titolare dei diritti quando ha autorizzato la comunicazione inziale della sua opera al pubblico.

Delineata così la nozione di comunicazione al pubblico, la CGUE chiarisce che la tecnica del framing, poiché utilizza le stesse modalità tecniche di quelle già utilizzate per comunicare al pubblico l’opera protetta sul sito Internet di origine, ossia Internet, non soddisfa il requisito del “pubblico nuovo” e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29, in quanto “il titolare dei diritti ha considerato sin dall’origine l’insieme degli utenti di Internet come pubblico e ha quindi acconsentito a che terzi compissero essi stessi atti di comunicazione di tale opera.

Tuttavia, una tale conclusione si fonda sul fatto che il titolare dei diritti abbia autorizzato in modo preventivo e senza riserve la comunicazione delle proprie opere su Internet, senza ricorrere a misure tecnologiche che limitino l’accesso a tali opere. Qualora invece il titolare dei diritti abbia imposto l’adozione di tali misure tecnologiche, osserva la CGUE, è chiaro che il titolare dei diritti intende limitare fin dall’inizio la diffusione della sua opera ad un pubblico determinato e, conseguentemente, ogni comunicazione dell’opera ad un pubblico diverso dovrà essere considerata come comunicazione ad un pubblico nuovo ed essere quindi debitamente autorizzata dal titolare dei diritti medesimo.

Di conseguenza, nel caso in cui il titolare dei diritti – nel caso di specie la società di gestione collettiva dei diritti VG – abbia adottato o imposto ai suoi licenziatari l’uso di misure tecnologiche di protezione contro il framing, escludendo così l’accesso alle sue opere da siti Internet diversi da quelli dei suoi licenziatari, la messa a disposizione secondaria, tramite framing, dà luogo a una diversa comunicazione al pubblico che richiede una distinta autorizzazione del titolare dei diritti, il quale potrebbe legittimamente vietarla.  

A tal riguardo, infatti, la CGUE precisa che se il titolare del diritto d’autore ha introdotto o imposto misure tecnologiche contro il framing è chiaro che non abbia acconsentito a qualsiasi atto di comunicazione al pubblico di dette opere a beneficio di tutti gli utenti di internet. L’interpretazione opposta si scontrerebbe, secondo la CGUE, “con il suo diritto esclusivo e inesauribile di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle sue opere, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29” e presupporrebbe comunque una regola di esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico, non prevista dalla direttiva in questione.

Alla luce di tali considerazioni, la CGUE conclude che l’articolo 3, par. 1, della direttiva 2001/29 “deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.

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