Scattano i 60 giorni per le osservazioni allo schema di regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’autore online e sui media audiovisivi
Con delibera n 452/13/CONS del 25 luglio 2013, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha dato il via alla consultazione pubblica sul proprio “Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, reperibile qui sul sito dell’Autorità (lo “Schema”).
Nonostante il titolo, lo Schema di regolamento riguarda il realtà la tutela del diritto d’autore non solo online ma anche sui “servizi di media audiovisivi” di cui al D. Lgs. 177/2005 (Artt. 11 segg. dello Schema). In entrambi i casi viene prevista in sostanza la possibilità di avviare un procedimento avanti all’AGCOM per ottenere la rimozione dell’opera lesiva di diritti d’autore. Ad avviare il procedimento potrà essere naturalmente il soggetto legittimato a chiedere la rimozione dell’opera in violazione, ovvero, tipicamente, il titolare o licenziatario dei diritti d’autore o diritti connessi che si assumono lesi. E’ previsto peraltro un procedimento abbreviato per le ipotesi di violazioni online che appaiano configurare una “grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale, in considerazione, tra l’altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato” (art. 10 dello Schema).
Lo Schema di regolamento precisa invece di non applicarsi “ai downloader e alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti
finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica” (Art. 2 dello Schema), ove per “downloader” si intende “ogni persona fisica o giuridica che, attraverso reti di
comunicazione elettronica, scarica opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso”. Coinvolti nel procedimento sono quindi, in sostanza, l’uploader, il gestore della pagine internet e l’internet service provider (Art. 7 dello Schema).
Le consultazioni sullo Schema di Regolamento sono ora aperte a “gli operatori del settore anche in forma associativa, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e
consumatori“, i quali dovranno far pervenire le proprie osservazioni e proposte di modifica entro 60 giorni dalla pubblicazione (avvenuta, come dicevamo, il 25 luglio).