“Reazione tardiva” e periculum in mora nel procedimento cautelare industrialistico

Una recente ordinanza cautelare della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino (ord. 21 febbraio 2013) affronta, ancora una volta, la controversa questione dell’incidenza del tempo, intercorrente tra la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e la reazione del titolare del diritto leso, sulla possibilità di ottenere provvedimenti d’urgenza.

Una società italiana, lamentando la contraffazione di un proprio brevetto da parte di una concorrente, aveva chiesto al Tribunale di Torino di autorizzare in via d’urgenza la descrizione inaudita altera parte, in altre parole “a sorpresa”, dei prodotti di quest’ultima (e, subordinatamente ai suoi esiti, il sequestro; ma a questa seconda misura essa aveva in seguito rinunciato).

Autorizzata ed eseguita la descrizione, la società pretesa contraffattrice si era costituita per chiederne la revoca. Essa aveva eccepito, tra l’altro, di aver più volte esposto in pubbliche fiere il prodotto oggetto di descrizione nei due anni precedenti al procedimento, senza che vi fosse alcuna reazione giudiziale da parte della ricorrente; e che, pertanto, dovesse ritenersi insussistente il requisito dell’urgenza (periculum in mora).

L’eccezione è stata tuttavia rigettata dal giudice torinese con argomenti che, sebbene la questione si ponesse nella fattispecie riguardo a un provvedimento di descrizione (misura per la quale si ritiene comunemente che il periculum in mora assuma connotati peculiari) sono anche, forse meglio, applicabili alle misure cautelari industrialistiche c.d. anticipatorie e/o conservative, sequestro e inibitoria in primo luogo.

Secondo il giudice la resistente non ha dimostrato che la ricorrente già sapesse (o avesse avuto conoscenza) della violazione del proprio brevetto dalla mera esposizione dei prodotti in fiera da parte della resistente. Tuttavia non è questa, sempre secondo il Giudice, la questione fondamentale: a suo giudizio, infatti, sarebbe già in linea di principio infondata la tesi che dalla tardività della reazione del titolare del diritto si possa desumere la carenza di periculum in mora. Tale tesi nulla avrebbe a che vedere con la funzione di questo requisito nel sistema processuale, cioè quella di assicurare una tutela urgente nei casi in cui i tempi del giudizio ordinario di merito potrebbero incidere sull’effettività della tutela; e finirebbe con il fare del danneggiato una sorta di corresponsabile della lesione subita, per non aver reagito tempestivamente.

Dirimente nella valutazione del periculum in mora, secondo il giudice torinese, sarebbe, invece, l’attualità della violazione: se vi è una violazione in corso al momento della domanda di tutela cautelare, a prescindere da quando questa violazione sia iniziata o divenuta conoscibile, il pericolo nel ritardo dovrebbe essere presunto fino a prova contraria, perché una regola d’esperienza insegna che l’agganciamento alla sfera e ai prodotti del concorrente comporta “drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell’immagine commerciale”; resterebbe salva la possibilità per il presunto contraffattore di dimostrare che, nel caso concreto, un apprezzabile pregiudizio sia insussistente.

Ad ulteriore motivazione del suo convincimento, il giudice ha rilevato, da un lato, la mancanza di un termine di legge per l’attivazione della procedura cautelare a tutela di un diritto di proprietà industriale e, dall’altro, l’opportunità di consentire alla parte interessata di disporre di un intervallo di tempo adeguato al fine di prevenire la lite con strumenti dissuasivi o conciliativi, e comunque al fine di valutare e preparare adeguatamente l’iniziativa processuale da assumere. Egli ha osservato, infine, che non si può ravvisare alcuna implicita tolleranza nel mero ritardo nella proposizione dell’azione, alla luce del principio generale della normale irrilevanza giuridica del silenzio.

Il tempo già trascorso, semmai, potrebbe venire in considerazione in sede cautelare, secondo il giudice torinese, solo quando il suo decorso abbia prodotto in concreto risultati ormai irreversibili, tali da rendere inutile la tutela cautelare. Sotto altro profilo, il ritardo nella reazione giudiziale potrebbe incidere ex art. 1227, comma 2, c.c. sul quantum del risarcimento dei danni, qualora si accertasse che con la propria colpevole inerzia il danneggiato avesse concorso ad aggravare il pregiudizio subito: ma in nessun caso esso sarebbe di per sé sufficiente ad escludere il pregiudizio (e quindi il “pericolo nel ritardo”), nei casi in cui la violazione fosse in corso.

Non vi è dubbio che l’ordinanza qui commentata rappresenti, nel permanente conflitto tra titolari dei diritti IP e contraffattori reali o presunti, un precedente favorevole ai primi.

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