Pubblicato il nuovo Regolamento UE sul monitoraggio doganale

Lo scorso 29 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (UE) il Regolamento UE n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (il “Regolamento”), in abrogazione del precedente Regolamento CE n. 1383/2003. Di seguito riassumiamo i principali cambiamenti apportati alla normativa, che come è noto regolamenta il fermo, da parte delle autorità doganali, delle merci sospette di violare diritti di proprietà intellettuale.

In primo luogo, il Regolamento estende l’intervento doganale anche a diritti finora non tutelati quali le denominazioni commerciali, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere o facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

L’art. 23 rende poi obbligatoria per gli Stati Membri la cosiddetta “procedura semplificata” per la distruzione delle merci in violazione, la cui adozione era in precedenza solo facoltativa. In base ad essa, le autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione di merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza necessità di determinare se la violazione effettivamente sussista, qualora ricevano le seguenti comunicazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili): i) il soggetto che ha fatto domanda di monitoraggio doganale deve confermare di ritenere che un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e di concordare con la distruzione dei beni in violazione; ii) il detentore delle merci in violazione (ovvero colui che fa la dichiarazione in dogana) deve confermare il proprio accordo alla distruzione. Il silenzio di quest’ultimo può essere valutato dall’autorità doganale quale assenso a procedere.

Nel caso in cui il titolare della domanda di monitoraggio non provveda alla comunicazione sub i) entro i termini, l’autorità doganale rilascia le merci a meno che non venga  informata del fatto che è stato avviato un procedimento per l’accertamento della violazione. Se è invece il detentore delle merci / dichiarante a non far prevenire nei termini la conferma sub ii), e le autorità non valutano tale silenzio come assenso a procedere, le autorità medesime ne danno comunicazione immediata al titolare della domanda di monitoraggio, il quale negli stessi termini di 10/3 giorni dovrà avviare un procedimento per l’accertamento della violazione dandone notizia alle autorità doganali; in mancanza, queste ultime provvederanno al rilascio dei beni sospettati di contraffazione.

Altra novità introdotta dal Regolamento consiste in una specifica procedura di distruzione per le merci contraffatte oggetto di piccole spedizioni via posta o corriere espresso (art. 26). Tale iter viene applicato in automatico dalle autorità doganali ad ogni blocco, a patto che l’interessato abbia specificato nella domanda di monitoraggio di volerne usufruire (art. 26 comma (d)). In questo caso, entro un giorno lavorativo dal blocco, le autorità doganali informano il detentore delle merci in violazione / dichiarante indicando l’intenzione di distruggere le merci medesime. Questi, entro 10 giorni, può esprimere il proprio parere, confermando l’accordo alla distruzione oppure opponendovisi. Se non perviene alcuna conferma di accordo o opposizione alla distruzione, le autorità doganali possono comunque dedurne l’accordo alla distruzione e procedere in tal senso; viceversa, esse si rivolgono immediatamente al titolare della domanda di monitoraggio, informandolo del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante /detentore delle merci, nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione dei beni bloccati. Se, entro 8 giorni da tale comunicazione, il titolare della domanda di monitoraggio non trasmette alle autorità doganali informazioni sull’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, le stesse procedono al rilascio delle merci.

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, infine, i costi di vigilanza doganale e distruzione dovranno essere rimborsati dal titolare della domanda di monitoraggio se richiesto dalle autorità doganali, salvo ovviamente in tal caso il diritto dell’interessato di rivalersi sull’autore della violazione.

Le disposizioni che precedono entreranno in vigore nella loro totalità a partire dal 1° gennaio 2014, continuando ad applicarsi fino a tale data la disciplina del 2003. Tuttavia, dal 19 luglio 2013 saranno valide a tutti gli effetti le disposizioni del Regolamento che impongono alla Commissione Europea di provvedere ad atti esecutivi di implementazione, quali, ad esempio, la predisposizione dei nuovi formulari per la domanda di intervento e di eventuale proroga.

Resta invece impregiudicata dal Regolamento la questione delle merci contraffatte che siano solo in transito nell’Unione Europea, ma dirette a Stati esterni alla UE: rispetto a tale questione sembrava che dovesse essere introdotta, anche a seguito della decisione della CGUE nelle cause riunite C-446/09 e C-495/09, una norma che espressamente prevedesse l’applicabilità anche ad esse delle misure previste dal Regolamento, che alla fine non compare invece nel testo legislativo.

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