L’AGCM sanziona GoFundMe per i costi nascosti nelle donazioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con provvedimento pubblicato il 18 dicembre 2020, ha sanzionato per 1,5 milioni di euro la società GoFundMe Ireland Ltd per pratiche commerciali scorrette, in relazione alla gestione di alcune raccolte fondi online tra il 2018 e il 2020.

L’AGCM aveva contestato a GoFundMe due distinte pratiche commerciali scorrette. La prima consisteva nell’aver promosso la gratuità delle raccolte fondi gestite dalla piattaforma stessa, attuate mediante donazioni dei consumatori intenzionati a contribuire a specifiche campagne benefiche, per far fronte a situazioni di emergenza. In realtà, come accertato nel corso dell’istruttoria, le informazioni fornite da GoFundMe circa l’assenza di costi per l’effettuazione delle donazioni non rispondevano al vero.  Infatti, in primo luogo, erano previsti costi su ogni transazione con carte di debito e credito, i cui importi venivano detratti dalla somma donata e, in secondo luogo, venivano applicate dalla piattaforma delle commissioni del 10-15% per ciascuna donazione effettuata, che si aggiungevano all’ammontare dell’importo donato, quale ulteriore spesa a carico del consumatore.

L’AGCM rileva al riguardo che il consumatore non veniva adeguatamente informato sulla presenza di tali costi e anzi veniva indotto a credere che il servizio fosse gratuito: infatti, solo una nota richiamata da un asterisco nella homepage, a caratteri molto ridotti, specificava l’applicazione di tariffe standard per le transazioni con carte. Per il resto, tutte le informazioni fornite sul sito web della piattaforma portavano il consumatore a ritenere l’assenza di costi per il servizio di raccolta fondi. D’altronde, l’AGCM precisa che i consumatori che partecipano a tali iniziative non necessariamente sono abituati ed avvezzi a navigare su internet, ma si tratta di soggetti che, sensibili ad una determinata emergenza, vogliono contribuire con una donazione. Pertanto, prosegue l’AGCM, “l’onere informativo a carico del professionista risulta essere particolarmente rilevante ove il consumatore scelga di effettuare, come nel caso di specie, una donazione. Infatti, è del tutto evidente che in tali casi il consumatore effettua scelte economiche prive di contropartita, spinto dal particolare animus finalizzato a dare il proprio contributo a scopi di beneficenza che spesso sono legati a situazioni di carattere emergenziale che, quindi, richiedono una maggiore speditezza nella erogazione di danaro. Tutto ciò può dunque tradursi in una minore ponderazione del consumatore che intende effettuare la donazione, il quale sente di disporre di poco tempo, così da essere spinto, soprattutto in caso di donazioni di minore entità a non prestare particolare attenzione ad altri elementi grafici che però possono alterare in modo inconsapevole, ma considerevole, la scelta economica del consumatore.

L’aver fornito informazioni non rispondenti al vero e l’aver omesso rilevanti informazioni circa la gratuità del servizio costituisce quindi, secondo la valutazione dell’AGCM, una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, che sanzionano le azioni e le omissioni idonee a indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche e i costi del servizio offerto.

La seconda pratica commerciale scorretta riguardava invece la preimpostazione della commissione – già analizzata sotto il profilo della pratica commerciale ingannevole – a favore della piattaforma GoFundMe in fase di inserimento dell’importo della donazione da parte del consumatore; quest’ultimo, solo con vari passaggi e solo ove se ne fosse reso conto prima dell’esecuzione del versamento, avrebbe potuto annullare tale commissione o modificarne l’importo. La presenza di un meccanismo di opt-out per deselezionare l’importo della commissione preimpostato, osserva l’AGCM, non è di per sé illegittima. Tuttavia, l’Autorità precisa che il fatto che un tale meccanismo non sia facile da attivare, rende difficile per il consumatore l’effettuazione di una libera scelta in ordine al versamento di una eventuale commissione a favore della piattaforma, soprattutto quando si trova a dover fare una scelta in breve tempo perché sollecitato dall’esigenza di partecipare ad una raccolta fondi in situazioni di emergenza. Di nuovo, considerata la finalità di effettuare donazioni per far fronte a situazioni emergenziali, si deve tener conto che il consumatore potrebbe prestare una ridotta attenzione ai meccanismi di funzionamento della piattaforma ed essere anzi maggiormente propenso a disporre delle proprie risorse finanziarie. Pertanto, conclude l’AGCM, il contesto nel quale la piattaforma aveva adottato tale meccanismo di preimpostazione delle commissioni è “tale da determinare un indebito condizionamento del consumatore, il quale potrebbe non accorgersi affatto della sua esistenza e, ove se ne accorgesse, il medesimo non è posto in condizioni di eliminare agevolmente e immediatamente la cifra, che va invece automaticamente ad aggiungersi all’importo inserito per la donazione”.

La pratica in questione è stata quindi considerata aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto, mediante indebito condizionamento, viene limitata la libertà di scelta del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale (nel caso in esame l’effettuazione della donazione unitamente al pagamento di una commissione fissa a favore della piattaforma) che non avrebbe altrimenti preso. Proprio a riprova di tale indebito condizionamento, l’AGCM rileva che, successivamente alla eliminazione del meccanismo di preimpostazione della commissione per effetto di misure cautelari adottate nel corso del procedimento, quasi il 90 % dei consumatori ha scelto di non pagare alcuna commissione alla piattaforma. Prima di tali misure cautelari, invece, oltre il 50 % dei consumatori non aveva modificato la commissione preimpostata prima di effettuare la donazione.

In conclusione, l’AGCM ha irrogato a GoFundMe una sanzione di € 600.000 per la pratica commerciale ingannevole relativa alla gratuità del servizio erogato e di € 900.00 per la pratica commerciale aggressiva, in relazione al meccanismo di preimpostazione delle commissioni per l’effettuazione delle donazioni.

Indietro
Indietro

Il Tribunale UE conferma la registrabilità del marchio “WINDSOR – CASTLE”

Avanti
Avanti

Nuovi fondi dall’ EUIPO per gli investimenti in proprietà industriale delle PMI