La risarcibilità dei danni causati dall’illegittimo trattamento dei dati personali: la decisione della Corte di Cassazione
Con sentenza n. 15240, depositata il 3 luglio 2014, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato che la lesione del diritto alla privacy è un illecito che dà luogo a responsabilità extra contrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.. La Corte ha tuttavia stabilito che ad esso non consegue un’automatica risarcibilità del danno subito, che deve essere, infatti, provato dal danneggiato secondo le regole ordinarie.
Con ricorso ex art. 152 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, parte ricorrente (un assistente di Polizia penitenziaria), aveva chiesto al Tribunale di Bologna che fosse accertata l’illegittimità del trattamento dei propri dati sanitari compiuto dal Ministero della Giustizia. Il Tribunale di primo grado, con sentenza del 22 gennaio 2009, aveva accertato che tale trattamento non era conforme agli articoli 4 e 20 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, mancando l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, necessaria per il legittimo trattamento dei dati sensibili. Pur avendo riconosciuto l’illegittimità della condotta della convenuta, il Tribunale aveva tuttavia rigettato la domanda di risarcimento dei danni, dal momento che la ricorrente non ne aveva fornito alcuna prova.
Parte ricorrente aveva quindi fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, accertata l’illegittimità del trattamento, il danno fosse da ritenersi in re ipsa, ovvero non vi fosse la necessità di fornirne alcuna prova.
La Corte di Cassazione non ha però accolto il punto di vista della ricorrente, richiamandosi in particolare alla precedente giurisprudenza in materia di diritto alla privacy. Facendo, infatti, riferimento alla sentenza n. 4366 del 2003, la Corte ha ritenuto che “tale lesione determina un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., al quale, tuttavia, non consegue un’automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio morale o patrimoniale essere comunque provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l’entità ed a prescindere anche dalla difficoltà della relativa prova”.
La Corte di Cassazione ha infine precisato che la conclusione non sarebbe diversa nemmeno nel caso in cui il danno fosse di natura non patrimoniale, ovvero derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. A tal proposito viene richiamata la sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008 delle Sezioni Unite della stessa Corte nella quale quest’ultima, nell’ammettere la risarcibilità della lesione di tali diritti, ha contestualmente confermato che “l’esistenza del relativo danno deve comunque essere provata dal danneggiato”.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.