La protezione offerta dalla DOP può estendersi anche all’aspetto del prodotto, dice la CGUE

Con la sentenza del 17 dicembre 2020 (Causa C-490/19) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 13, par. 1, del Regolamento UE n.1151/2012 sui regimi di qualità di prodotti agricoli alimentari, norma che disciplina le condotte che costituiscono violazione di una denominazione di origine protetta (DOP).

La pronuncia della CGUE sorge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito del contenzioso tra il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (in seguito il “Syndicat”) e la Société Fromagère du Livradois SAS, riguardante la presunta violazione da parte di quest’ultima della DOP “Morbier”, che protegge un particolare tipo di formaggio francese. Il formaggio in questione godeva di una denominazione di origine controllata (DOC) in virtù del Decreto del 22 dicembre 2000 relativo alla denominazione d’origine controllata “Morbier”, che aveva previsto un periodo transitorio per le imprese situate al di fuori della zona geografica di riferimento, al fine di consentire loro di utilizzare la denominazione “Morbier” senza l’appellativo DOC, per cinque anni dalla pubblicazione della registrazione della DOP “Morbier”.

In tale contesto, la Société Fromagère du Livradois era stata autorizzata a produrre il formaggio in questione con la denominazione “Morbier” fino al 2007, anno in cui tale denominazione venne sostituita con quella di “Montboissié du Haut Livradois”.

Nel 2013, tuttavia, il Syndicat, contestando che il formaggio in questione riprendeva l’aspetto esteriore del Morbier – in particolare, l’uso di una striscia scura centrale che separa in due il formaggio – e che, pertanto, la sua produzione e commercializzazione costituissero violazione della DOP e concorrenza sleale a dispetto del cambio di nome, aveva chiesto a un tribunale parigino di inibirle.

Il Tribunale di Parigi aveva però respinto la domanda dichiarando lecita la commercializzazione di un prodotto che presenti una o più caratteristiche contenute nel disciplinare di un prodotto DOP, in quanto la normativa sulla DOP non sarebbe diretta a tutelare l’aspetto della DOP stessa o le tecniche di produzione descritte nel suo disciplinare, ma la denominazione.

Il Syndicat ha perciò promosso ricorso per Cassazione, sostenendo, in sintesi, che una DOP è protetta contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sull’origine del prodotto. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale relativa all’art. 13, par. 1, del Regolamento UE n.1151/2012, chiedendo se esso vada interpretato nel senso che vieti solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o anche la riproduzione della forma o dell’aspetto caratterizzanti la denominazione stessa, qualora tale riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla sua vera origine, anche nel caso in cui la denominazione registrata non venga utilizzata dal terzo.

Al riguardo, la CGUE ha osservato che dalla formulazione dell’art. 13, par. 1, del Regolamento risulta che le denominazioni registrate sono tutelate da diversi comportamenti. In primo luogo, l’art. 13, par. 1, lett. a), vieta l’impiego diretto o indiretto della denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico/visivo. Le successive lettere b), c) e d) del Regolamento, invece, proteggono le denominazioni registrate da altri comportamenti che non utilizzano, nemmeno indirettamente, le denominazioni registrate; si pensi, al riguardo, alla semplice condotta di “evocazione” di una denominazione registrata o all’espressione “qualsiasi altra prassi” di cui alla lettera d), diretta a includere qualsiasi altro comportamento che non sia espressamente vietato dalle lettere precedenti. Di conseguenza, ha concluso la CGUE, l’art. 13, par. 1, del Regolamento non si limita a vietare l’uso della denominazione registrata in quanto tale, ma ha un ambito di applicazione più ampio.

Ciò premesso, la CGUE ha esaminato la specifica questione se anche la riproduzione della forma o dell’aspetto di una denominazione registrata possa essere ricompresa tra le attività vietate dall’art. 13 del Regolamento e, in particolare, dalla lettera d), secondo cui la denominazione è protetta da “qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”. La CGUE ha osservato che la tutela prevista dall’art. 13 ha ad oggetto la denominazione registrata e non il prodotto in quanto tale, con la conseguenza che «tale tutela non ha lo scopo di vietare, in particolare, l’utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una denominazione registrata (omissis)». Tuttavia, ha proseguito, una DOP identifica un prodotto originario di una determinata zona geografica, le cui qualità sono essenzialmente dovute all’appartenenza a tale ambiente e ai suoi fattori naturali e umani. Dunque, le DOP «sono tutelate in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità o determinate caratteristiche. Di conseguenza, la DOP e il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati».

Pertanto, in considerazione di tale stretto collegamento, secondo la CGUE non si deve escludere che la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto protetto da una DOP, senza che tale denominazione figuri sul prodotto o sull’imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 13, lett. d) del Regolamento. Ciò si verifica nel caso in cui la riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Al riguardo, sarà necessario far riferimento alla percezione del consumatore medio, tenendo conto, inoltre, delle modalità di presentazione al pubblico del prodotto e di ogni altra circostanza concreta.

In conclusione, l’art. 13, par. 1, del Regolamento UE n.1151/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non vieta solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata; e l’art. 13, par. 1, lett. d), nel senso che è vietata la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre però valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie. Il giudice del rinvio dovrà perciò decidere in conformità all’interpretazione dell’art. 13, par.1, del Regolamento UE n. 1151/2012 fornita dalla CGUE.

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