La modulazione dei provvedimenti di inibitoria: una recente ordinanza del Tribunale di Torino

Con ordinanza cautelare del 16 giugno 2021 nel procedimento R.G. 10009/2020, il Tribunale di Torino ha inibito alle società ivi resistenti la fabbricazione, il commercio e l’uso di una propria valvola aortica e del relativo sistema di posizionamento e ha disposto il sequestro dei prodotti medesimi, ritenendoli in violazione di due brevetti di una concorrente.

Nel fare ciò, tuttavia, il Tribunale ha espressamente escluso che tali misure si applichino alle forniture di valvole già effettuate in favore di alcune strutture ospedaliere, in conformità con l’art. 124 (6) CPI in base al quale “nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi”. “Rispetto a queste forniture”, ha affermato il Tribunale, “occorre infatti salvaguardare l’interesse pubblico connesso all’attività delle strutture sanitarie, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche della valvola, che è l’unica valvola con misure da 30.5 e 32 mm in grado di trattare anelli aortici di grandi dimensioni ed è presentata in una maggiore varietà di dimensioni e misure rispetto ai prodotti concorrenti”.

A conferma delle proprie conclusioni, la decisione in commento ha richiamato due precedenti:

– una sentenza del Tribunale di Milano, secondo cui il principio di proporzionalità di cui all’art. 124 (6) CPI consente di modulare, sotto il profilo temporale, l’emanazione di un provvedimento inibitorio, al fine di salvaguardare la “prosecuzione delle forniture già in corso con pubbliche amministrazioni o comunque presidi ospedalieri”, essendo necessario “consentire ai terzi di ricorrere, ad esempio, a procedure di evidenza pubblica urgenti per l’acquisto di prodotti equivalenti e per formare il proprio personale medico”, fatti “salvi gli effetti risarcitori che si estendono anche al c.d. periodo di grazia” (Trib. Milano, sent. n. 9828/2019);

– un provvedimento dell’England and Wales High Court, secondo cui i caratteri dell’inibitoria “devono garantire un equilibrio tra l’interesse della ricorrente a mantenere l’esclusiva conferita dal brevetto e l’interesse pubblico di assicurare che i pazienti con stenosi aortica ricevano un trattamento appropriato” (Ewhc n. 1256/2018: “they must strike a balance between B’s interest in maintaining the monopoly conferred by the patent and the public interest in ensuring that patients with aortic stenosis receive appropriate treatment”).

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