La Corte di Giustizia UE sulle biblioteche e il diritto di digitalizzare libri

Con  sentenza dello scorso 11 settembre, la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli Stati membri possono autorizzare le biblioteche a digitalizzare determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica anche senza il consenso dei titolari dei diritti.

La Corte di Giustizia ha così risolto la controversia tra Technische Universität Darmstadt (il Politecnico di Darmstadt) e Eugen Ulmer KG, una casa editrice tedesca. La biblioteca dell’università aveva digitalizzato un libro pubblicato dalla Eugen Ulmer  per metterlo a disposizione degli utenti nei posti di lettura elettronica della biblioteca, rifiutando la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di libri elettronici (e-books) le sue opere. La Eugen Ulmer voleva pertanto impedire sia la digitalizzazione del libro da parte della biblioteca, sia la possibilità di stampare il libro o di memorizzarlo su una chiave USB da parte dei suoi utenti.

La domanda di pronuncia pregiudiziale fatta dal Bundesgerichtshof concerneva l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore, norma che è stata trasposta nel diritto nazionale tedesco:

Art. 5(3):“Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (…)
n) quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza”
.

La Corte ha dichiarato, anzitutto, che la biblioteca può usufruire dall’eccezione relativa ai terminali dedicati anche quando il titolare dei diritti propone a una biblioteca, a condizioni ragionevoli, contratti di licenza aventi a oggetto l’utilizzazione della sua opera sotto forma di libri elettronici (e la proposta non è accettata). In caso contrario, le biblioteche non potrebbero realizzare la loro missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio.

La Corte ha aggiunto poi che Uno Stato membro può concedere alle biblioteche accessibili al pubblico “il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse”. Il diritto di comunicazione riconosciuto alle biblioteche rischierebbe, infatti, di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, e del suo effetto utile, se le biblioteche non avessero il diritto accessorio di digitalizzazione delle opere contenute nella loro collezione. Tuttavia, la Corte ha precisato che le istituzioni non possono, in linea generale, procedere a una digitalizzazione delle loro intere collezioni.

Circa la terza questione sollevata, la Corte ritiene invece che il regime comunitario delle eccezioni al diritto di autore non permetta a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB da terminali dedicati in biblioteche. Tali atti sono atti di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, mirando a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui,  e non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte della direttiva sul diritto d’autore siano soddisfatte. Tali eccezioni /limitazioni possono essere autorizzate sulla base dell’articolo 5(2), lettere a) e b) della direttiva. In particolare, è necessario, in tali casi, che un equo compenso venga pagato ai titolari dei diritti.

In Italia, l’eccezione al diritto di comunicazione al pubblico a favore delle biblioteche è prevista dall’art. 71-ter. della legge sul diritto d’autore (n 633/1941):

“1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.”

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Articolo di ItaliaOggi del 15 settembre

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