La Corte di Giustizia UE sulla competenza in materia di risarcimento del danno da denigrazione online

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sentenza del 21 dicembre 2021 nel procedimento C-251/20, si è espressa sull’interpretazione dell’articolo 7(2) del regolamento UE n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale per il risarcimento del danno da denigrazione online.

Nello specifico, la ricorrente, che addebitava alla controparte la diffusione di frasi denigratorie in vari siti internet, aveva instaurato un giudizio dinanzi ai giudici francesi, chiedendo: i) la rimozione di tali frasi ii); la rettifica dei dati pubblicati; iii) il risarcimento del danno subito a causa della diffusione di dette affermazioni. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici avevano dichiarato la propria incompetenza a conoscere tali domande. La Corte di Cassazione francese, adita dalla ricorrente, ritenendo che il centro degli interessi della ricorrente fosse stabilito nella Repubblica ceca e constatando il domicilio in Ungheria del resistente, aveva a sua volta ritenuto che i giudici francesi fossero incompetenti a conoscere della domanda diretta alla rimozione delle frasi denigratorie e alla rettifica dei dati pubblicati. Essa, tuttavia, aveva deciso di chiedere alla CGUE se i giudici francesi fossero invece competenti a conoscere della domanda di risarcimento del danno.

Nella sentenza in commento, la CGUE, in linea con la giurisprudenza precedente, ricorda che l’art 7 (2) Reg. n. 1215/2012, che stabilisce la competenza dei giudici “del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno, sia a quello in cui il danno si è concretizzato. In tal senso, la persona che si ritenga danneggiata da contenuti denigratori avrà la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato: i) dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro di interessi; o ii) dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è stabilito il soggetto che ha pubblicato i contenuti. In alternativa, potrà anche agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio il contenuto risulta accessibile, ma in tal caso i giudici saranno competenti a conoscere del solo, parziale, danno cagionato nel relativo territorio.

Nel giungere a tale conclusione, la CGUE precisa che la domanda volta alla rettifica e alla rimozione dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet, posta l’ubiquità e la portata universale della loro diffusione, è una e indivisibile e per questo può essere proposta soltanto dinanzi al giudice competente a conoscere della totalità della domanda di risarcimento del danno. La domanda relativa al risarcimento del danno, invece, non è una e indivisibile poiché può avere ad oggetto sia un risarcimento integrale che un risarcimento parziale; per questo può essere presentata dinanzi a qualsiasi giudice nel cui ambito territoriale egli ritenga di aver subito un danno.

La CGUE precisa altresì che la domanda volta alla rettifica e alla rimozione dei dati e quella relativa al risarcimento del danno non hanno tra loro “un legame di dipendenza necessario”, posto che il loro oggetto, il loro fondamento e la loro capacità di essere divise sono diversi. Per tali ragioni non vi è alcuna necessità che esse siano esaminate congiuntamente da un unico giudice. Tale necessità non si impone neppure alla luce di una buona amministrazione della giustizia, dal momento che il giudice competente a conoscere unicamente del danno subito nello Stato membro a cui appartiene risulta essere pienamente in grado di valutare il verificarsi e la portata del danno lamentato.

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