La Corte di Cassazione sulla tutela autoristica del design Thun

Lo scorso 23 marzo è stata pubblicata la sentenza n. 7477/2017 della Corte di Cassazione civile che, in un caso relativo alla commercializzazione di copie delle note statuette Thun, ha ribadito i principi che presiedono alla tutela di diritto d’autore dell’industrial design. La decisione è in linea con la giurisprudenza anche di merito formatasi nell’ultimo decennio e ormai concorde, di cui abbiamo parlato tra l’altro qui e qui in questo blog.

La Corte ha precisato che gli oggetti di design godono di tutela ai sensi dell’art. 2 n. 10 L.d.A., che protegge “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Quanto al requisito del “carattere creativo”, i Giudici ricordano che “un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo: con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”.

Quanto invece al valore artistico delle opere di design, che è sempre l’elemento maggiormente controverso in questi casi, la Corte ricorda che esso “non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. La Cassazione dispone quindi che la Corte d’Appello di Venezia, a cui viene rinviato il giudizio, decida il merito della questione applicando questi criteri.

Infine, soffermandosi su un punto raramente dibattuto negli ultimi anni (ovvero dopo l’introduzione, nel 2001, del summenzionato art. 2 n. 10 L.d.A. che ha espressamente riconosciuto tutela all’industrial design), la sentenza precisa che i prodotti di design non sono invece tutelati dall’art. 2 n. 4 L.d.A. Questa norma tutela “le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”. Secondo i Giudici di legittimità, essa “non può che riferirsi a un prodotto della creatività che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l’interesse per l’opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall’unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. Dunque, non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2 n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo”.

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