La CGUE sull’obbligatorietà dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento

Con una recente sentenza, la CGUE (Causa C-485/18) si è pronunciata in tema di indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento, con riferimento alla possibilità per uno Stato Membro di introdurre disposizioni nazionali che impongano ulteriori indicazioni obbligatorie rispetto a quelle previste dal Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

La pronuncia della CGUE è stata emessa nell’ambito di una controversia tra Lactalis e l’amministrazione francese in merito alla legittimità del decreto n. 1137/2016, recante disposizioni in materia di indicazione dell’origine del latte o del latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. In Particolare, Lactalis aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato francese per chiedere l’annullamento di tale decreto per violazione degli artt. 26, 38 e 39 del Regolamento n.1169/2011. Nell’ambito di tale giudizio, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente presentassero una seria difficoltà di interpretazione e, di conseguenza, aveva sottoposto alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 26, 38 e 39 del Reg. n. 1169/2011.

Con la questione principale, il giudice del rinvio chiede se l’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza del latte (compreso il latte usato come ingrediente) debba essere considerata o meno come materia “espressamente armonizzata” da tale regolamento ai sensi dell’art. 38.  In caso affermativo, se da tale armonizzazione discenda un divieto per gli Stati Membri di imporre ulteriori indicazioni obbligatorie mediante norme nazionali.

In risposta, la CGUE rileva che l’art. 9 del Regolamento, che contiene l’elenco delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare su un alimento, include il luogo di origine o del paese di provenienza di un alimento ove esso sia richiesto dall’articolo 26. Tale ultima disposizione prevede che l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria «nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento». Pertanto, si tratta di una materia espressamente armonizzata dal regolamento ai sensi dell’art. 38.1 e, poiché l’art. 26 fa riferimento genericamente alla nozione di “alimento”, anche il latte e il latte usato quale ingrediente sono soggetti a tale armonizzazione espressa.

Per quanto riguarda la questione se da tale armonizzazione discenda un divieto per gli Stati Membri di introdurre ulteriori disposizioni nazionali, la CGUE osserva che questi ultimi hanno la facoltà imporre ulteriori indicazioni obbligatorie, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 39 del Regolamento n.1169/2011. Ai sensi dell’art. 39.1, infatti, gli Stati Membri possono imporre l’adozione di indicazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal Regolamento n.1169/2011 per ragioni di tutela dei consumatori.

In merito, il giudice del rinvio chiede se tale articolo debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una disposizione nazionale giustificata, alla luce del paragrafo 1 dell’art. 39, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti menzionati paragrafo 2 di tale articolo vadano intesi congiuntamente. Tale disposizione prevede infatti che, qualora uno Stato Membro introduca «disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti», dev’essere in primo luogo dimostrato un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua provenienza; in secondo luogo, lo Stato Membro deve fornire alla Commissione elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Sul punto, la CGUE replica che è necessario esaminare i due requisiti in successione: in primo luogo, va accertata l’esistenza di un nesso comprovato tra talune qualità di un determinato alimento e la sua origine o provenienza. Solo ove sia accertata l’esistenza di tale nesso, si potrà valutare se siano stati forniti elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce valore alla fornitura di tali informazioni. Pertanto, prosegue la CGUE, non sarebbe ammissibile una disposizione nazionale che rendesse obbligatoria l’indicazione del luogo di provenienza dell’alimento solo sulla base di una associazione soggettiva che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra tale provenienza e talune qualità dell’alimento, perché ciò «potrebbe suggerire che quest’ultimo possiede qualità particolari legate alla sua origine o provenienza, quando invece l’esistenza di un nesso comprovato tra le une e le altre non è oggettivamente dimostrata».

Infine, sempre con riferimento all’articolo 39, il giudice del rinvio chiede se la nozione di “qualità dell’alimento” includa la capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ad eventuali alterazioni durante il tragitto, cosicché tale capacità possa rilevare ai fini dell’esistenza di un nesso comprovato tra qualità dell’alimento e sua provenienza. La CGUE replica che la nozione di “qualità dell’alimento” non ricomprende tutte le caratteristiche di un alimento bensì solo quelle che si riferiscono strettamente all’origine o alla provenienza dello stesso, in modo da distinguere tale alimento da alimenti simili che, avendo una diversa provenienza, non possiedono tali qualità. Di conseguenza, la capacità di resistere al trasporto e all’alterazione durante il tragitto non può essere qualificata come “qualità” ai sensi dell’articolo 39 e non potrà rilevare ai fini dell’esistenza di un eventuale nesso comprovato tra qualità di un alimento e sua provenienza.

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