La CGUE sulla tutelabilità del cubo di Rubik come marchio
Lo scorso 10 novembre la Corte di Giustizia UE (“CGUE”) si è pronunciata sulla possibilità di registrare come marchio la forma del notissimo cubo di Rubik (procedimento C-30/15 P).
Il marchio era stato registrato a livello comunitario nel 1996 su richiesta della titolare dei relativi diritti Seven Towns Ltd. Nel 2006, tuttavia, una concorrente aveva agito in giudizio perché esso fosse dichiarato nullo, sostenendo che ricadesse nel divieto di registrare come marchio la “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, stabilito dall’art. 7(1)(e)(ii) dell’allora vigente Regolamento CE 40/94 (oggi Regolamento UE 207/2009). La domanda di annullamento era però stata respinta sia dalla Divisione di Annullamento dell’EUIPO, sia, a seguito di impugnazione, dalla Commissione di Ricorso, sia dal Tribunale UE all’esito di ulteriore impugnazione. La CGUE, adita a sua volta, è stata tuttavia di diverso avviso.
Nella decisione in commento la Corte rileva un errore di diritto del TUE che aveva ritenuto che le caratteristiche essenziali del marchio (alias le linee nere e, più in generale, la struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo) non svolgessero una funzione tecnica e non ne determinassero perciò la nullità. In particolare, secondo la CGUE l’errore stava nel non aver considerato tra tali caratteristiche essenziali la capacità di rotazione delle bande verticali e orizzontali, che il TUE e la Commissione Ricorso avevano ritenuto di non dover prendere in considerazione in quanto determinata da un invisibile meccanismo interno e non oggettivamente deducibile dalla rappresentazione grafica della forma del cubo.
Disattendendo tali conclusioni, nella decisione in commento la Corte afferma che, ai fini dell’art. 7(1)(e)(ii), “le caratteristiche essenziali di una forma devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto di cui trattasi. Quindi, e posto che non è contestato il fatto che il segno in causa sia costituito dalla forma di un prodotto concreto e non da una forma astratta, il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto concreto in causa, cioè un puzzle tridimensionale, e tenerne conto nella valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali di tale segno”.
Da tale conclusione, non certo scontata e men che meno benvista dai titolari di marchi registrati, l’annullamento delle decisioni di TUE e Commissione di Ricorso, e il ritorno della questione all’EUIPO.