La CGUE sulla ritrasmissione via internet di programmi televisivi
Con sentenza di ieri nella causa C-607/11, la Corte di Giustizia UE (la “CGUE”) ha affermato che le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un’altra società, rilevando che tale ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, «una comunicazione al pubblico» delle opere che va autorizzata dal titolare dei diritti d’autore sulle medesime.
La vertenza alla base della pronuncia vedeva contrapposte una serie di televisioni inglesi (le “Emittenti”) alla società TVCatchup Ltd. (la “TVC”), che diffondeva in diretta via internet i programmi televisivi e film trasmessi dalle Emittenti. Secondo le Emittenti ciò costituiva violazione dei loro diritti d’autore, benchè la TVC consentisse l’accesso alle trasmissioni via internet solo a coloro che erano comunque legittimati a vederle via tv, in quanto in possesso di regolare licenza televisiva e situati nel Regno Unito (circostanze che TVC verificava con idonei meccanismi, impedendo l’accesso alle trasmissioni a chi non avesse tali requisiti). Con il proprio rinvio pregiudiziale, la High Court of Justice (England & Wales) chiedeva quindi alla CGUE se tale forma di ri-tramissione da parte di TVC costituisse in effetti una comunicazione al pubblico di opera tutelata da diritti d’autore ai sensi della direttiva 2001/29 “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”, e dovesse perciò essere espressamente autorizzata dai titolari dei diritti d’autore sulle opere ri-trasmesse. (…)
Nella propria pronuncia la CGUE rileva innanzitutto che, quando una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni sua trasmissione mediante uno specifico mezzo tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore. Di conseguenza, la ritrasmissione via internet di opere trasmesse su televisione terrestre va specificamente autorizzata dai titolari dei diritti d’autore sulle opere ritrasmesse.
D’altro canto, la ritrasmissione delle opere in questione interessa l’insieme dei residenti nel Regno unito che abbiano una connessione ad internet e affermino di possedere una idonea licenza televisiva, e quindi un numero indeterminato e considerevole di destinatari potenziali. Ciò, rileva la CGUE, costituisce comunicazione al pubblico dell’opera protetta ai sensi della direttiva 2001/29, e va perciò essere espressamente autorizzata dai titolari dei diritti d’autore sulle opere ri-trasmesse.