La CGUE respinge l’appello di Astrazeneca contro la condanna per abuso di posizione dominante nei confronti dei genericisti
Con sentenza dello scorso 6 dicembre nella causa C-457/10 P, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha confermato la sanzione inflitta dalla Commissione Europea (CE) alla multinazionale farmaceutica AstraZeneca per abuso di posizione dominante nei confronti dei produttori dei farmaci generici. Si tratta della prima decisione della CGUE in materia, molto attesa ed emessa all’esito di un lungo procedimento che ha già condizionato ampiamente le decisioni adottate all’interno degli Stati membri in sede sia amministrativa che della giustizia ordinaria.
Il caso è analogo a quello italiano che ha visto sanzionata Pfizer, di cui abbiamo parlato qui in questo blog: tant’è che la decisione della CE nei confronti di AstraZeneca aveva evidentemente influenzato quella italiana contro l’altra multinazionale del farmaco, oltre che altre decisioni in altri Stati membri. Tuttavia, diversamente da quanto avvenuto per Pfizer, il cui appello è stato accolto dal TAR (come abbiamo raccontato qui in questo blog), AstraZeneca non è riuscita ad avere la meglio con l’impugnazione della sanzione avanti alla CGUE, che ha condiviso le conclusioni della CE. (…)
La questione riguarda la commercializzazione del farmaco antiulcera “Losec” di AstraZeneca, il cui principio attivo (omeprazolo) era protetto da brevetto. Con decisione del 15 giugno 2005, la CE aveva irrogato un’ammenda di circa € 60 milioni sulla base di due conclusioni che la avevano portata a ritenere sussistente un abuso di posizione dominante: i) AstraZeneca aveva reso dichiarazioni deliberatamente ingannevoli dinanzi agli uffici dei brevetti di alcuni Stati membri, al fine di ottenere o mantenere indebitamente certificati protettivi complementari (“CPC”) che prolungavano la protezione conferita dal brevetto sull’omeprazolo; ii) AstraZeneca aveva chiesto la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio (“AIC”) del Losec in Danimarca, in Svezia e in Norvegia, al fine di ritardare e rendere più difficile la commercializzazione dei medicinali generici (che in tal modo non potevano infatti più utilizzare le procedure semplificate previste per le proprie AIC), nonché di impedire le importazioni parallele di Losec.
A fronte della decisione della CE, AstraZeneca aveva proposto ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea (TUE) chiedendone l’annullamento. Con sentenza in data 1 luglio 2010, il TUE aveva respinto la maggior parte degli argomenti sollevati da AstraZeneca, ma aveva parzialmente modificato la decisione della CE relativamente al secondo comportamento abusivo descritto sopra: secondo il TUE la CE non aveva dimostrato che le revoche delle AIC avessero prodotto, in Svezia e Norvegia, l’effetto di ritardare l’accesso al mercato dei medicinali generici e impedire le importazioni parallele di Losec. Di conseguenza, il Tribunale aveva ridotto l’ammenda a € 52.5 milioni.
AstraZeneca aveva quindi impugnato la sentenza del TUE avanti alla CGUE, chiedendone l’annullamento sulla base della ritenuta legittimità dei propri comportamenti, che il gruppo farmaceutico afferma sostanzialmente essere stati tenuti in buona fede e nel rispetto delle normative. Con la sentenza in esame, la CGUE ha tuttavia respinto nuovamente gli argomenti dell’azienda, confermando in particolare che: i) il comportamento di AstraZeneca sarebbe stato effettivamente caratterizzato dalla comunicazione agli uffici brevetti di dichiarazioni ingannevoli nonché dall’assenza di trasparenza, e mediante esso AstraZeneca avrebbe deliberatamente tentato di indurre in errore gli uffici brevetti e le autorità giudiziarie al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato dei medicinali, ciò che costituirebbe un abuso di posizione dominante; ii) abusiva sarebbe pure la domanda di revoca delle AIC, in quanto asseritamente effettuata senza giustificazione oggettiva e dopo la scadenza del brevetto, allo scopo di ostacolare l’introduzione dei prodotti generici e le importazioni parallele. Quanto all’ammenda inflitta alle due società, la CGUE ha pure confermato le valutazioni del TUE, ritenendo che gli abusi in questione debbano essere qualificati come infrazioni gravi e che non vi siano quindi ragioni per ridurne l’importo.