La CGUE esclude la tutela di diritto d’autore per le funzionalità del software
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata ieri in materia di tutela del software con sentenza nella causa C-406/10. In essa la Corte ha precisato che, ai sensi della Direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica del software, non godono di tutela di diritto d’autore: i) la funzionalità di un programma per elaboratore; ii) il suo linguaggio di programmazione; e iii) il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per sfruttare talune delle sue funzioni.
La vertenza aveva ad oggetto un software per l’elaborazione e analisi statistiche di dati realizzato dalla SAS Institute (“SAS”). La concorrente World Programming Ltd (“WPL”) ne aveva acquistato legittimamente una copia, lo aveva studiato e – senza copiarne il codice sorgente – aveva creato un software che ne emulava le funzionalità, garantendo che i medesimi dati inseriti nel sistema generassero gli stessi dati in uscita. (…)
A fronte della lamentela di SAS secondo cui il software di WPL violava i propri diritti d’autore sul proprio software originale, la CGUE ha ricordato che la direttiva 91/250/CEE attribuisce tutela di diritto d’autore esclusivamente alle forme di espressione del software, e non alle idee e principi che ne stanno alla base. Le forme di espressione tutelate sono quindi in sostanza il codice sorgente e il codice oggetto del software, e non invece le sue funzionalità o il suo linguaggio di programmazione. Infatti, rileva la Corte, attribuire tutela autoristica alle funzionalità significherebbe consentire di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
Inconclusione, “secondo la Corte non vi è alcuna lesione del diritto d’autore allorché, come nella fattispecie, il legittimo acquirente della licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma“.