La Cassazione ammette il controllo delle email del dipendente a tutela dei diritti d’immagine dell’azienda
La Corte di Cassazione sez. lavoro si è espressa con sentenza 2722/12 sulla facoltà del datore di lavoro di controllare le email del dipendente. Nel caso da cui origina la pronuncia un dipendente della banca Bibop-Carire S.p.A. era stato licenziato per aver inviato email ad estranei contenenti notizie riservate su un cliente dell’istituto, ed aver posto in essere, grazie alle notizie in questione, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggio personale.
Il dipendente licenziato lamentava che il licenziamento fosse fondato su una prova sostanzialmente illegittima in quanto ottenuta controllando la sua posta elettronica in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e/o autorizzazione del servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, quindi in violazione dello statuto dei lavoratori e del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03). (…)
La Cassazione, pur confermando la necessità di tutelare la riservatezza dei lavoratori, rileva tuttavia che nel caso di specie il datore aveva compiuto il suo accertamento dopo che erano emersi elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine sul comportamento tenuto in precedenza dal dipendente. Non si trattava quindi di illecita sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente, bensì dell’accertamento di un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’istituto bancario presso i terzi.
In tale situazione, dice la Corte, “entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale“.