Kokituss viola il marchio Oki, dice il Tribunale di Milano
Nella recente sentenza n. 7204/17 la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano ha posto a confronto il noto marchio OKI della casa farmaceutica Dompè (attrice) con i marchi KOKITUSS, KOKIDEC e KOKIMUCIL della Pool Pharma (convenuta), concludendo che questi ultimi costituiscono violazioni del primo.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto da un lato che i marchi della convenuta abbiano come “cuore” il segno KOKI, “accompagnato da un elemento fortemente evocativo della natura e destinazione del farmaco: “tuss”, “mucil”, “dec”. Risulta quindi evidente che il termine di fantasia “koki”, va a costituire il nucleo ideologico in cui si riassume l’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”) dei segni in questione, dotato di autonoma potenzialità evocativa nella memoria del consumatore”. Dall’altro lato, i Giudici hanno affermato che il segno OKI “non presenta alcuna aderenza concettuale o nesso logico con i prodotti che contraddistingue, essendo frutto di fantasia, [per cui] è possibile qualificare detto marchio come “forte”, cioè dotato di rilevante potere individualizzante”.
Fatte queste premesse, i Giudici hanno messo a confronto i marchi e concluso che “il lemma OKI presenta una forte assonanza con il lemma KOKI, sia sotto il profilo della somiglianza verbale, sia sul piano dell’assonanza fonetica, tanto che il secondo appare quasi completamente sovrapponibile al primo”. Tale somiglianza non sarebbe esclusa, secondo il Tribunale, dall’aggiunta della lettera K nei marchi della convenuta: “È anzi possibile affermare”, sostengono i Giudici, “che proprio la scelta dell’allitterazione che si ottiene con l’uso della lettera “K” rende più evidente l’assonanza fonetica tra i due segni”. Così, concludono i Giudici, “considerato che tutti i beni in questione sono prodotti farmaceutici, destinati alla vendita al minuto, è possibile ipotizzare un rischio di confusione per il pubblico”.
La sentenza rileva peraltro che il marchio OKI sarebbe marchio che gode di rinomanza, che viene quindi tutelato ogni qual volta l’uso del marchio successivo senza giusto motivo (anche per prodotti non affini) consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi. Nel caso di specie, secondo i Giudici “sussiste quantomeno il rischio di agganciamento al segno notorio, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei suoi acquisti di farmaci in libera vendita potrebbe stabilire con la qualità e i pregi dei prodotti delle attrici. Il marchio “OKI” ha un forte carattere distintivo, trattandosi di segno di fantasia, e un marcato potere attrattivo. Da tale capacità distintiva Pool Pharma trarrebbe un indebito vantaggio, conseguendo un indubbio risparmio di spese. Al contempo, la convenuta arrecherebbe pregiudizio al marchio della concorrente, indebolendone l’idoneità a identificare come provenienti dalla sua titolare i prodotti per i quali esso è stato registrato.”