Il Tribunale UE: l’altoparlante Bang & Olufsen non è registrabile come marchio tridimensionale
Il Tribunale dell’Unione Europea ha emanato oggi un’importante decisione in merito alla registrabilità come marchio tridimensionale della forma di un prodotto. La vertenza su cui si è pronunciato è quella che vede contrapposti Bang & Olufsen (B&O) all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), competente per la registrazione dei marchi comunitari e quindi per la valutazione della sussistenza, negli stessi, dei requisiti di registrabilità previsti dal regolamento sul marchio comunitario (reg. n. 207/09, che ha sostituito il reg. 40/94).
Questi i dettagli del caso. Nel 2003 B&O aveva richiesto la registrazione come marchio comunitario tridimensionale della forma del proprio iconico altoparlante Beolab 8002, registrazione che era stata rifiutata dall’UAMI poichè questo aveva ritenuto il marchio privo del requisito di capacità distintiva richiesto dalla legge. B&O aveva proposto ricorso contro tale decisione avanti al Tribunale dell’UE, il quale aveva concluso che l’UAMI aveva applicato in maniera erronea la legge, e che il marchio aveva in realtà carattere distintivo. In tale occasione, in particolare, il Tribunale aveva così motivato la propria decisione (sentenza 10 ottobre 2007, T 460/05): “il marchio richiesto si discosta in maniera significativa dagli usi del settore. Tale marchio presenta infatti delle caratteristiche sufficientemente specifiche e arbitrarie atte a catturare l’attenzione del consumatore medio e a consentire a quest’ultimo di essere sensibile alla forma dei prodotti della ricorrente. Di conseguenza, non si tratta di una delle forme usuali dei prodotti del settore interessato o ancora di una semplice variante di queste ultime, bensì di una forma dall’aspetto particolare che, tenuto conto altresì del risultato estetico complessivo, è di natura tale da catturare l’attenzione del pubblico interessato, permettendo a quest’ultimo di distinguere i prodotti indicati nella domanda di registrazione da quelli aventi una diversa origine commerciale”. (…)
Successivamente a tale pronuncia, l’UAMI ha quindi proceduto al nuovo esame della domanda di registrazione, per verificare se – superato il problema del carattere distintivo – vi fossero altri impedimenti alla registrazione medesima. E l’impedimento è stato questa volta riscontrato nel fatto che il marchio sarebbe costituito esclusivamente dalla “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, e quindi comunque non validamente registrabile come marchio secondo l’art. 7 del regolamento.
B&O ha quindi appellato anche la seconda decisione UAMI avanti al Tribunale UE, che questa volta ha però confermato la conclusione dell’UAMI con la sentenza qui in commento (sentenza 6 ottobre 2011 in T-508/08).
In particolare, il Tribunale ha premesso che l’impedimento alla registrazione come marchio della forma che dà valore sostanziale al prodotto ha il fine di “evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza il diritto di marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a termini di decadenza“. In sostanza, ciò che si vuole evitare è che vengano tutelate come marchio (ovvero senza limiti di tempo), e quindi monopolizzate da una determinata azienda, delle forme che invece dovrebbero essere registrate come disegni/modelli e quindi dovrebbero poter essere sfruttate in esclusiva dal titolare per un periodo limitato nel tempo (25 anni).
Il Tribunale ha quindi osservato che, nel caso di specie, la forma dell’altoparlante in questione ha un design molto particolare che aumenta il valore del prodotto; tant’è, dice il Tribunale, che i website dei distributori del prodotto enfatizzano come primaria caratteristica dello stesso proprio il suo design, che costituisce un fondamentale punto di forza che favorisce la vendita del prodotto: “per il prodotto in questione“, dice in sostanza il Tribunale, “il design è un elemento che svolgerà un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore“.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha quindi concluso che correttamente l’UAMI ha rifiutato la registrazione del marchio tridimensionale di B&O, essendo esso costituito esclusivamente dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto raffigurato.